Cassazione Penale, Sentenza n. 48063/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione: la Corte d'appello, nel riconoscere la continuazione e nel determinare la pena unica, ha applicato un aumento per recidiva in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalla Corte di cassazione in sede di cognizione; inoltre la recidiva non poteva essere computata rispetto alle sentenze ritenute in continuazione (essendo successive alla cessazione del reato più grave) e l'aumento per continuazione non è stato adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia violato la decisione di cognizione applicando un aumento per recidiva incompatibile con quanto già disposto dalla Corte di cassazione (che aveva rideterminato l'aumento di recidiva). L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio (diversa composizione).
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La Corte di cassazione aveva ricondotto l'aumento per recidiva, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 99 c.p., alla misura di anni 1, mesi 1 e giorni 10; tale determinazione vincola il giudice dell'esecuzione e non poteva essere superata dalla Corte d'appello nell'ordinanza impugnata
Sentenza della Corte di cassazione n. 25939/2020
Decisione di cognizione che ha parzialmente accolto il ricorso del prevenuto e ha annullato senza rinvio la parte sanzionatoria della sentenza impugnata, riducendo l'aumento per recidiva; tale statuizione è stata ritenuta vincolante rispetto alla successiva determinazione del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Una statuizione della Corte di cassazione in sede di cognizione che annulla o riduce il trattamento sanzionatorio vincola il giudice dell'esecuzione: non è lecito applicare aumenti per recidiva in misura maggiore rispetto a quanto già stabilito dalla Cassazione.
- Quando si riconosce la continuazione tra reati oggetto di più sentenze, la determinazione della pena unica deve rispettare le preclusioni e le determinazioni già operate nei precedenti gradi e dalla Corte di cassazione in sede di cognizione.
- L'aumento per recidiva non può essere applicato in maniera automatica rispetto a sentenze che sono posteriori alla cessazione del reato più grave; occorre verificare temporalmente la sussistenza della recidiva e il vincolo con le decisioni irrevocabili.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente l'applicazione e la misura degli aumenti per continuazione e recidiva; una motivazione carente può comportare l'annullamento e il rinvio per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Se la Corte di cassazione annulla senza rinvio solo il trattamento sanzionatorio, il nuovo giudizio sul punto spetta al giudice a quo ma dovrà rispettare i principi e i limiti fissati dalla Cassazione; in caso di violazione si rende necessario il rinvio per nuovo giudizio.
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