Cassazione Civile, Ordinanza n. 15696/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del beneficiario testamentario, della decisione che aveva dichiarato falso un testamento olografo attribuito al de cuius e aveva quindi ritenuto regolata la successione da un precedente olografo. Gli attori in primo grado avevano sostenuto che il testamento del 5 settembre 2013 fosse una falsificazione per calco e avevano ottenuto accoglimento sia in primo grado sia in appello. In cassazione il soccombente ha dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115, 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse aderito acriticamente alla consulenza tecnica d'ufficio senza considerare età del testatore, scarsità delle scritture di comparazione, distanza temporale tra i testamenti e rilievi del consulente di parte; inoltre ha contestato che il giudice avesse trascurato la perizia svolta in sede penale, che aveva concluso per l'autenticità del testamento, invocando anche l'art. 654 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di merito aveva motivato in modo logico e specifico l'adesione alla consulenza tecnica, spiegando le ragioni per cui il testamento risultava un falso per calco e perché i rilievi del consulente di parte non erano decisivi. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che nel processo civile sono utilizzabili prove atipiche e atti delle indagini penali, ma che nel giudizio di falso testamentario l'esame grafologico deve comunque essere compiuto sull'originale, non essendo attendibile una perizia fondata su copia fotostatica. Ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il ricorrente alle spese e applicando anche la condanna ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore importo per il contributo unificato e alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina richiamata nel provvedimento accelerato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'onere della prova, ma il ricorso è stato respinto perché il giudice di merito aveva valutato correttamente gli elementi tecnici disponibili.
Richiamato nel quadro delle censure sul vizio di motivazione e sulla corretta decisione secondo diritto.
Richiamato a sostegno della doglianza sull'utilizzo delle prove e sulla valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione delle risultanze peritali e probatorie.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
Usato per la definizione accelerata del ricorso; la decisione conforme alla proposta ha comportato anche le conseguenze economiche previste dalla norma.
Invocato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della perizia penale nel giudizio civile.
Applicato in conseguenza della definizione del ricorso conforme alla proposta, con condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di falso testamentario, il giudice di merito può aderire alla consulenza tecnica d'ufficio quando la motivazione dia conto delle ragioni del convincimento e replichi, anche implicitamente, ai rilievi del consulente di parte; non è necessario un esame analitico di tutte le obiezioni difensive se esse risultano incompatibili con il percorso argomentativo accolto.
- Le critiche che mirano a un diverso apprezzamento di dati tecnici già valutati dal consulente e recepiti dal giudice di merito si risolvono in richieste di nuovo esame del merito e non integrano, di per sé, vizio di motivazione o violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
- Nel processo civile non esiste un principio di tassatività assoluta dei mezzi di prova: possono essere utilizzate anche prove atipiche e risultanze di indagini penali, ma la loro attendibilità deve essere verificata alla luce della specifica natura del thema probandum.
- L'accertamento grafologico sulla autenticità di un testamento olografo deve essere svolto sull'originale della scheda; una perizia eseguita su copia fotostatica non è idonea, da sola, a fondare un giudizio di autenticità o di falsità, perché la copia non consente di percepire gli elementi materiali necessari all'identificazione del sottoscrittore.
- Nel giudizio di falso, il giudice non è vincolato a una gerarchia formale delle prove e può valorizzare qualunque elemento dotato di forza dimostrativa, incluse presunzioni e dati tecnico-grafici, purché l'accertamento sia condotto con criteri tecnici coerenti con la natura del documento esaminato.
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