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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12094/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fondazione)

La controversia

La controversia riguardava una scultura in bronzo denominata "Natura 59-60 n. 5", detta "scultura Boga", di proprietà del ricorrente, che sosteneva fosse stata realizzata in vita dall'artista e chiedeva accertarsi l'autenticità dell'opera, con condanna della fondazione resistente a rilasciare una dichiarazione di autenticità e a inserirla nell'archivio delle opere originali come opera madre tratta da terracotta originale, oltre al risarcimento dei danni lamentati per la contestazione dell'autenticità e per il preannuncio di iniziative volte a limitarne la circolazione. In appello la domanda era stata respinta e il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) erronea negazione della rimessione in termini per produrre nuovi documenti rinvenuti casualmente in locali della società di cui era socio, deducendo violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e delle regole sulla prova; 2) erronea esclusione dell'operatività della presunzione di paternità dell'opera ex art. 8 l.d.a. e mancata valorizzazione della firma apposta sulla fusione, con omissione di una perizia grafologica; 3) vizio della consulenza tecnica e nullità della sentenza per avere il giudice aderito alle conclusioni del CTU sul metodo di confronto tra l'opera contesa e un esemplare postumo senza considerare adeguatamente le contestazioni del consulente di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati o inammissibili tutti e tre i motivi. Ha confermato la decisione d'appello sul diniego di rimessione in termini, osservando che il rinvenimento casuale di documenti personali in un locale nella disponibilità del ricorrente non costituiva fatto estraneo alla sua sfera di controllo e quindi non integrava caso fortuito o forza maggiore; ha confermato altresì che la firma sull'opera non consentiva di applicare la presunzione dell'art. 8 l.d.a. in mancanza di verificabilità certa dell'autenticità della sottoscrizione, con conseguente applicazione dell'onere della prova ordinario ex art. 2697 c.c.; ha infine escluso vizi della motivazione e nullità nella valutazione della CTU, rilevando che il confronto tra le opere era stato effettuato e che la sentenza aveva dato conto anche delle critiche del consulente di parte. Il ricorso incidentale della fondazione, proposto in via condizionata sull'interesse ad agire dell'attore, è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini richiede un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non imputabile e non governabile dalla stessa, oltre all'immediatezza della reazione per superarlo.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello.

  • art. 2476, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non vi fonda la decisione; osserva che la questione dei poteri di accesso del socio è comunque irrilevante rispetto a documenti personali.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma non decisivo ai fini della rimessione in termini.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma non decisivo ai fini della rimessione in termini.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure probatorie, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure probatorie, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione.

  • art. 8 L. n. 633/1941

    La presunzione di paternità dell'opera può operare solo in assenza di contestazioni sull'attribuzione della firma o quando l'autenticità della firma sia verificabile con certezza; altrimenti opera l'onere della prova ordinario.

  • art. 2697 c.c.

    In difetto dei presupposti per la presunzione di cui all'art. 8 l.d.a., incombe sulla parte che afferma la paternità dell'opera l'onere di provarla.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure che mirano a rivalutare il merito della CTU o dei fatti sono inammissibili; la nullità richiede un deficit motivazionale oltre il minimo costituzionale.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla consulenza tecnica.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla pretesa nullità della sentenza, ma non ravvisato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla corretta applicazione della norma giuridica, ma non ravvisato come violato.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato in tema di consulenza tecnica e contraddittorio sulle operazioni peritali.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato in tema di consulenza tecnica e contestazioni al metodo peritale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca la motivazione nei termini costituzionalmente necessari; nel caso concreto tale vizio è escluso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il requisito del minimo costituzionale della motivazione, ritenuto rispettato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rimessione in termini è ammessa solo se la decadenza dipende da un fatto esterno, oggettivamente impeditivo e non imputabile alla parte, e se la parte reagisce con immediatezza una volta cessato l'impedimento.
  • Il mero rinvenimento casuale di documenti in luoghi nella disponibilità della parte non integra, di regola, un fatto estraneo alla sua sfera di controllo idoneo a giustificare la rimessione in termini.
  • La presunzione di paternità dell'opera prevista dalla legge sul diritto d'autore non opera quando l'attribuzione della firma sia contestata e la sua autenticità non sia verificabile con certezza; in tale ipotesi grava sulla parte interessata l'onere ordinario di provare la paternità dell'opera.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito della consulenza tecnica d'ufficio o delle prove, se il giudice di merito ha dato conto, in modo intelligibile e non apparente, delle ragioni della propria adesione al parere peritale e del dissenso rispetto alle osservazioni di parte.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione scenda sotto il minimo costituzionale; non basta che la parte ritenga preferibile una diversa ricostruzione del fatto o una diversa lettura della consulenza tecnica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiritto d'autore
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

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