Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10990/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Parma alla pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000 di multa per fatti commessi in Fidenza il 15 ottobre 2023. I reati contestati risultano collegati alla ricettazione, alla detenzione/porto di munizioni o armi e a violazioni della normativa speciale sulle armi. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per ricettazione. Con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 23, comma 3, l. n. 110 del 1975 e la mancata configurazione della fattispecie più lieve di cui al comma 4 del medesimo articolo. Con il terzo ha censurato la mancata riqualificazione dei fatti di cui all'art. 4 l. n. 895 del 1967 nella contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. Con il quarto ha contestato il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, anche con riguardo all'aumento per la continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproducevano sostanzialmente le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e che erano comunque manifestamente infondati perché la Corte territoriale aveva già dato risposta puntuale su elemento soggettivo della ricettazione, mancata riqualificazione dei fatti, natura di munizioni da guerra dei proiettili incamiciati, diniego delle attenuanti e congruità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero reiterative delle censure di appello e non si confrontassero criticamente con la motivazione della decisione impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza di merito era puntuale ed esaustiva nel confermare la sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, nel negare la riqualificazione dei fatti in una fattispecie meno grave di detenzione, nel ritenere che il munizionamento consistesse in munizioni da guerra e nel giustificare il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per la ricettazione; la Corte rileva che la motivazione di merito aveva adeguatamente accertato l'elemento soggettivo del delitto.

  • art. 23, comma 4, l. n. 110 del 1975

    fattispecie contestata in relazione alla detenzione/porto di armi o munizioni; la difesa ne invocava la configurazione meno grave, ma la Corte conferma il diniego della riqualificazione.

  • art. 23, comma 3, l. n. 110 del 1975

    norma evocata dalla difesa per sostenere una diversa qualificazione giuridica; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 4 l. n. 895 del 1967

    disposizione relativa ai fatti contestati in materia di armi e munizioni; la Corte esclude la riqualificazione in art. 697 c.p.

  • art. 5 l. n. 895 del 1967

    norma richiamata nel capo d'imputazione per i reati in materia di armi e munizioni.

  • art. 7 l. n. 895 del 1967

    norma richiamata nel capo d'imputazione per i reati in materia di armi e munizioni.

  • art. 697 c.p.

    la difesa ne chiedeva l'applicazione; la Corte conferma il rigetto della riqualificazione perché i proiettili incamiciati sono stati ritenuti munizioni da guerra.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    circostanza aggravante contestata nel giudizio di merito e richiamata nella sentenza impugnata.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato con riguardo all'aumento di pena per il vincolo della continuazione, ritenuto congruo dalla Corte di merito.

  • art. 23, comma 1, n. 2, l. n. 110 del 1975

    richiamato quale base normativa della contestazione, in riferimento al comma 4.

  • art. 3 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova e alternativa lettura del compendio probatorio, se la decisione di merito è sorretta da motivazione puntuale, coerente ed esaustiva.
  • La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave può essere esclusa quando il giudice di merito, sulla base delle risultanze investigative e delle dichiarazioni dell'imputato, abbia motivatamente accertato la sussistenza degli elementi della figura criminosa più grave.
  • In materia di armi e munizioni, la qualificazione del materiale sequestrato come munizioni da guerra, se sorretta da adeguata motivazione e da richiamo alla giurisprudenza di legittimità, resiste al controllo di cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia motivato con riferimento a elementi concreti della personalità dell'imputato, ai precedenti penali, alla non collaborazione e alla gravità del contesto fattuale.
  • La determinazione della pena è censurabile solo se la motivazione sia assente o manifestamente illogica; quando il giudice richiami elementi sintomatici della particolare spregiudicatezza del reo e della gravità del fatto, la quantificazione è da ritenersi congrua.
  • rami":["Reati contro il patrimonio","Reati contro la fede pubblica","Processo penale"],"materie":["Ricettazione","Uso di atto falso","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Continuazione"]}]}</final>'}]}}}]》}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}````}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaReati contro la PAProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.