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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13452/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso dalla segreteria della Commissione tributaria provinciale di Palermo per omesso pagamento del contributo unificato dovuto in relazione a un ricorso tributario. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal direttore della segreteria della Commissione provinciale, ritenendo che la rappresentanza e la legittimazione processuale spettassero al presidente della Commissione tributaria e non alla segreteria. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 31, 33, 34, 35 e 37 d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, per il contenzioso in materia di contributo unificato, la legittimazione processuale spetta alla segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’atto. Ha inoltre riproposto una questione di merito non esaminata in appello, relativa alla violazione dell’art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 71, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, in tema di riduzione della sanzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, nei giudizi promossi dal contribuente contro l’invito al pagamento del contributo unificato ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002, la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’atto; di conseguenza, il principio vale anche per la legittimazione ad impugnare. Poiché la sentenza regionale si è discostata da tale orientamento, essa è stata cassata. Quanto al motivo di appello riproposto dal Ministero sulla misura della sanzione, la Corte ha ritenuto prudenziale rimetterne l’esame al giudice di rinvio, osservando che il ricorso conteneva riferimenti non compatibili con una valutazione puramente giuridica e che la questione non era stata esaminata dal giudice regionale. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La doglianza è stata veicolata come vizio di legittimità per violazione di legge.

  • artt. 15, 31, 33, 34, 35 e 37 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la segreteria dell’ufficio giudiziario è il soggetto legittimato nel contenzioso sul contributo unificato.

  • art. 247 d.P.R. n. 115/2002

    l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato

    La Corte lo assume come base normativa per individuare nell’ufficio giudiziario depositario dell’atto il soggetto coinvolto nella gestione della riscossione del contributo.

  • art. 248 d.P.R. n. 115/2002

    È l’atto di invito al pagamento del contributo unificato impugnato dal contribuente; il giudizio su tale atto vede legittimata passivamente la segreteria/cancelleria dell’ufficio che lo ha emesso.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato

    La Corte ne ricava la legittimazione diretta della segreteria/cancelleria nei giudizi sul contributo unificato.

  • art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle attribuzioni dirigenziali dell’amministrazione.

  • art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato dal Ministero per sostenere la specialità della disciplina sanzionatoria e la misura della sanzione per omesso pagamento.

  • art. 71, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    Invocato dal ricorrente nel motivo riproposto sulla determinazione/riduzione della sanzione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso promosso dal contribuente contro l’invito al pagamento del contributo unificato, la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’atto, e non ad altri soggetti dell’amministrazione o dell’ufficio.
  • La regola della legittimazione della segreteria/cancelleria nel giudizio sul contributo unificato si estende, in coerenza sistematica, anche alla legittimazione ad impugnare le decisioni rese in tale contenzioso.
  • Quando il giudice di merito si discosta da un principio di diritto consolidato sulla legittimazione processuale, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
  • Se un capo della decisione di merito non è stato esaminato dal giudice di appello e la questione richiede prudenza valutativa, la Corte di cassazione può rinviare al giudice di merito per il relativo esame, anziché decidere direttamente la questione.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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