Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04382/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato computo, nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale, di alcune voci economiche previste dalla contrattazione aziendale per il personale con qualifica di capo treno: in particolare gli incentivi per attività di scorta, per attività di riserva e il compenso per assenza dalla residenza. I lavoratori hanno chiesto l’inclusione di tali emolumenti nella base di calcolo della retribuzione feriale, sostenendo che fossero compensi stabilmente e continuativamente percepiti, collegati alle mansioni svolte e allo status professionale rivestito, e che la loro esclusione potesse dissuadere dal godimento effettivo delle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. n. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse attribuito in modo errato efficacia vincolante all’interpretazione della Corte di giustizia e che il d.lgs. n. 66/2003 non costituisse attuazione della direttiva oggetto delle pronunce europee richiamate; 2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, sostenendo che la nozione di ferie retribuite sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva e che l’art. 20.3 del contratto aziendale avrebbe escluso quelle voci dalla retribuzione feriale; 3) ulteriore violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, affermando che la tutela europea imporrebbe soltanto una retribuzione non dissuasiva, non necessariamente coincidente con quella ordinaria, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 Statuto dei lavoratori, come modificato dalla L. n. 92/2012, sostenendo che la prescrizione dei crediti retributivi dovesse decorrere anche in costanza di rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al computo, nella retribuzione feriale, delle voci economiche in questione, perché collegate alle mansioni e allo status professionale e percepite con continuità, nonché idonee a incidere in modo non meramente residuale sul trattamento economico ordinario. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza conforme e quella della Corte di giustizia UE sulla nozione di retribuzione durante le ferie, affermando che occorre verificare in concreto se l’esclusione di specifiche voci possa avere effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha inoltre escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, poiché la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza europea. Sul quarto motivo, ha applicato il principio secondo cui, per i crediti non prescritti al momento dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto. La società ricorrente è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione dovuta durante le ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e non tale da dissuadere il lavoratore dal fruire del riposo annuale; comprende importi collegati alle mansioni e allo status professionale.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite.

  • art. 36 Cost.

    È evocato come parametro della retribuzione sufficiente e proporzionata anche nel periodo feriale.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato quale norma codicistica sul godimento delle ferie retribuite.

  • art. 20 dell’accordo aziendale Trenord dell’11 marzo 2015

    È interpretato nel senso di definire la retribuzione aziendale e di non escludere, secondo la lettura data dalla Corte, le voci collegate alle mansioni e allo status dei capi treno.

  • art. 54.2 del contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012

    È richiamato per la disciplina delle attività di scorta e di riserva.

  • art. 28, punto 2, lett. c, c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie

    È richiamato per qualificare il servizio di riserva come lavoro effettivo del personale mobile turnista.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    È utilizzato in combinato con l’art. 2948 c.c. per individuare il momento iniziale della prescrizione.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    Le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 hanno inciso sulla stabilità del rapporto, rilevando ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • L. n. 92 del 2012

    Le modifiche alla tutela contro i licenziamenti hanno escluso la precedente stabilità idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    È richiamato come ulteriore intervento che incide sulla stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel periodo di godimento delle ferie annuali il lavoratore deve percepire una retribuzione sostanzialmente comparabile a quella ordinaria, comprensiva anche delle voci pecuniarie che siano collegate all’esecuzione delle mansioni e correlate allo status professionale.
  • La valutazione circa l’inclusione o meno di specifiche indennità nella retribuzione feriale va compiuta in concreto, verificando se la loro esclusione comporti una diminuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal fruire effettivamente delle ferie.
  • La contrattazione collettiva non può porsi in contrasto con la finalità imperativa della disciplina europea sulle ferie retribuite, che mira ad assicurare un riposo effettivo e a evitare effetti deterrenti sul suo esercizio.
  • Le pronunce della Corte di giustizia in materia di ferie retribuite vincolano l’interprete nazionale quanto al significato della nozione europea di retribuzione, mentre resta al giudice interno la verifica del concreto collegamento delle singole voci economiche con le mansioni svolte.
  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per i crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, venuto meno il presupposto di una tutela stabile e predeterminata in costanza di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.