Cassazione Civile, Ordinanza n. 08645/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli da una società del settore terziario-distribuzione e servizi, insieme ad alcune sanzioni conservative precedentemente irrogate. La controversia nasceva da una pluralità di addebiti relativi alla gestione del reparto affidatogli in un punto vendita: modalità di esposizione delle merci, dei prezzi e delle offerte, con contestazione della gravità disciplinare dei fatti e della proporzionalità del recesso. Il lavoratore sosteneva che il licenziamento fosse in realtà ritorsivo, cioè determinato da motivo illecito, e che fosse stato preceduto da un colloquio con un superiore nel quale sarebbe stata prospettata una minaccia o una pressione indebita; deduceva inoltre la tardività del recesso per violazione del termine previsto dal CCNL, l’erroneità dell’accertamento dei fatti contestati, e soprattutto l’errata applicazione della tutela ex art. 18 St. lav., assumendo che le condotte, se accertate, rientrassero tra quelle punite dal contratto collettivo con sanzione conservativa, con conseguente reintegrazione attenuata anziché sola tutela indennitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi, ha rigettato anche il settimo, ha dichiarato assorbito l’ottavo e ha accolto il sesto motivo. Ha quindi cassato la sentenza d’appello con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, affinché riesamini la qualificazione disciplinare delle condotte contestate alla luce del CCNL applicato, in particolare verificando se esse possano essere sussunte in una previsione collettiva sanzionata in via conservativa, secondo i principi di diritto richiamati dalla giurisprudenza di legittimità. Restano invece confermati, nel perimetro del giudizio di legittimità, gli accertamenti di fatto sulla sussistenza degli addebiti e sulla mancata prova della ritorsività.
Norme richiamate
La nullità per motivo illecito ritorsivo richiede che il motivo illecito sia determinante ed esclusivo; ai fini della tutela applicabile nel licenziamento disciplinare occorre verificare se il fatto concretamente accertato sia sussumibile in una previsione collettiva punita con sanzione conservativa, con conseguenze diverse tra tutela reintegratoria attenuata e tutela indennitaria.
Richiamato dal ricorrente per contestare la gravità degli addebiti, in relazione alla nozione di giustificato motivo/giusta causa, ma non decisivo nella soluzione della Corte.
La censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una diversa lettura delle prove e delle risultanze di merito.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse in realtà di critica al merito, non di vizio di violazione dei criteri legali di valutazione.
Invocato sul riparto dell’onere della prova, ma la doglianza è stata considerata inammissibile nella parte in cui tendeva a rivalutare gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
La Corte ha ricordato che gli atti unilaterali e le clausole collettive, se oggetto di interpretazione, possono essere scrutinati in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per mera contrapposizione di una diversa lettura.
art. 227 CCNL terziario, distribuzione e servizi
Il termine per il provvedimento disciplinare decorre dalla scadenza del termine concesso per le controdeduzioni; la proroga di 30 giorni è ammessa in presenza di difficoltà nella valutazione delle difese e richiede comunicazione scritta preventiva, ma la sua concreta sussistenza è apprezzamento di merito. La scelta datoriale può essere sindacata se il lavoratore ne contesta i presupposti.
art. 220 CCNL terziario, distribuzione e servizi
Le condotte disciplinari devono essere valutate anche in relazione alle previsioni collettive che descrivono comportamenti sanzionabili, incluse clausole generali o elastiche.
art. 225 CCNL terziario, distribuzione e servizi
La Corte di rinvio dovrà verificare se le condotte accertate possano essere ricondotte, anche tramite sussunzione in clausole elastiche, all’ipotesi di sanzione conservativa prevista dal CCNL, in particolare quella della negligenza nell’esecuzione del lavoro affidato.
art. 229 CCNL terziario, distribuzione e servizi
Richiamato dalla Corte d’appello nel quadro del sistema disciplinare collettivo; il suo esame non basta, da solo, a escludere la sussumibilità dei fatti in una previsione conservativa.
Richiamato dalla società e considerato nel quadro degli obblighi di diligenza del prestatore di lavoro.
Richiamato nel contesto del licenziamento per giusta causa, ma la decisione finale si incentra sulla corretta qualificazione collettiva della condotta ai fini della tutela ex art. 18 St. lav.
La censura di difetto di motivazione è stata respinta, poiché una motivazione sui punti controversi era presente; il problema era semmai la correttezza giuridica della sussunzione.
Usato per incanalare le varie censure; il n. 5 è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme.
Il motivo ex art. 360, n. 5, è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la minaccia subita nel colloquio con il superiore, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata sulla base della diversa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Richiamato in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente derivante dalla condotta minacciosa del superiore, domanda respinta nei gradi di merito.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare, la ritorsività non può essere affermata se il recesso risulta sorretto anche da addebiti disciplinari fondati, salvo che il motivo illecito sia l’unica causa determinante della volontà espulsiva.
- L’accertamento della sussistenza dei fatti contestati, della loro gravità e della loro rilevanza disciplinare appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto o della prova.
- La proroga del termine contrattuale per l’adozione del provvedimento disciplinare ex CCNL può essere legittima se comunicata per iscritto entro il termine e sorretta da difficoltà nella valutazione delle controdeduzioni; la verifica concreta di tali presupposti è questione di fatto, censurabile solo nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale ammissibile.
- Ai fini della scelta tra tutela reintegratoria attenuata e tutela indennitaria nel licenziamento disciplinare, il giudice deve verificare se il fatto concretamente accertato sia sussumibile in una previsione del contratto collettivo punita con sanzione conservativa, anche quando la clausola collettiva sia formulata in termini elastici o generali.
- L’interpretazione delle clausole collettive e degli atti unilaterali rilevanti nel procedimento disciplinare è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, non mediante una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la decisione impugnata sia sorretta da doppia conforme nei gradi di merito.
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