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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00810/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati per gli anni d’imposta 1982 e 1983, emessi a seguito di processo verbale di constatazione. Il contribuente aveva impugnato entrambi gli atti; il primo grado aveva respinto i ricorsi, mentre il secondo grado li aveva accolti. Successivamente l’Ufficio aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale, che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ritenendo che il contribuente avesse definito la lite mediante pagamento integrale ai sensi della normativa agevolativa richiamata. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sulla definizione delle liti fiscali e del processo tributario, perché la nota di definizione trasmessa alla segreteria riguardava solo uno dei due avvisi (quello relativo al 1982), mentre l’altro avviso (relativo al 1983) aveva un valore complessivo superiore alla soglia prevista per l’accesso alla definizione agevolata; con il secondo e il terzo motivo, proposti in subordine, ha denunciato rispettivamente ulteriori violazioni di legge e omessa motivazione su fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla documentazione risultava che la comunicazione di definizione della lite riguardava soltanto uno degli avvisi di accertamento, mentre per l’altro non ricorrevano i presupposti della definizione agevolata, essendo l’importo incompatibile con il limite normativo. Ne deriva che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere anche per tale secondo avviso costituiva error in procedendo, in presenza di un sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere riconoscibile solo per l’atto effettivamente definito. Il ricorso è stato quindi accolto, la decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per nuovo esame e per la regolazione delle spese. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere in materia tributaria può essere dichiarata solo quando risulti provata l’effettiva definizione della lite con riferimento a ciascun atto impositivo coinvolto nel giudizio.
  • La definizione agevolata delle liti fiscali ha natura eccezionale e presuppone il rigoroso rispetto dei suoi requisiti oggettivi e quantitativi; non è legittimo estenderla per analogia ad avvisi di accertamento diversi da quello indicato nella comunicazione di definizione.
  • Se il giudice di merito dichiara cessata la materia del contendere anche in relazione a un atto non compreso nella definizione agevolata o non definibile per superamento della soglia, la decisione è viziata da error in procedendo e va cassata con rinvio.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto e risulta assorbente, restano assorbite le censure formulate in via subordinata sugli stessi atti e sul medesimo thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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