Cassazione Civile, Ordinanza n. 00810/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati per gli anni d’imposta 1982 e 1983, emessi a seguito di processo verbale di constatazione. Il contribuente aveva impugnato entrambi gli atti; il primo grado aveva respinto i ricorsi, mentre il secondo grado li aveva accolti. Successivamente l’Ufficio aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale, che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ritenendo che il contribuente avesse definito la lite mediante pagamento integrale ai sensi della normativa agevolativa richiamata. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sulla definizione delle liti fiscali e del processo tributario, perché la nota di definizione trasmessa alla segreteria riguardava solo uno dei due avvisi (quello relativo al 1982), mentre l’altro avviso (relativo al 1983) aveva un valore complessivo superiore alla soglia prevista per l’accesso alla definizione agevolata; con il secondo e il terzo motivo, proposti in subordine, ha denunciato rispettivamente ulteriori violazioni di legge e omessa motivazione su fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla documentazione risultava che la comunicazione di definizione della lite riguardava soltanto uno degli avvisi di accertamento, mentre per l’altro non ricorrevano i presupposti della definizione agevolata, essendo l’importo incompatibile con il limite normativo. Ne deriva che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere anche per tale secondo avviso costituiva error in procedendo, in presenza di un sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere riconoscibile solo per l’atto effettivamente definito. Il ricorso è stato quindi accolto, la decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per nuovo esame e per la regolazione delle spese. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
definizione delle liti fiscali
La definizione agevolata della lite è possibile solo nei limiti oggettivi e quantitativi previsti dalla norma; non può estendersi automaticamente ad atti diversi da quello espressamente compreso nella comunicazione di definizione né a pretese di valore eccedente la soglia.
art. 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato quale precedente disciplina condonistica/definitoria rilevante nel quadro delle liti fiscali.
art. 75, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel novero delle disposizioni processuali del contenzioso tributario invocate a sostegno del vizio di legittimità.
artt. 27 e 28, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
Richiamati come norme processuali tributarie antecedenti, in collegamento con la doglianza sulla cessazione della materia del contendere.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
La censura è stata inquadrata come denuncia di error in procedendo, per erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
Norma richiamata per il motivo subordinato di omessa motivazione su fatto decisivo.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere in materia tributaria può essere dichiarata solo quando risulti provata l’effettiva definizione della lite con riferimento a ciascun atto impositivo coinvolto nel giudizio.
- La definizione agevolata delle liti fiscali ha natura eccezionale e presuppone il rigoroso rispetto dei suoi requisiti oggettivi e quantitativi; non è legittimo estenderla per analogia ad avvisi di accertamento diversi da quello indicato nella comunicazione di definizione.
- Se il giudice di merito dichiara cessata la materia del contendere anche in relazione a un atto non compreso nella definizione agevolata o non definibile per superamento della soglia, la decisione è viziata da error in procedendo e va cassata con rinvio.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e risulta assorbente, restano assorbite le censure formulate in via subordinata sugli stessi atti e sul medesimo thema decidendum.
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