Cassazione Civile, Ordinanza n. 00338/2026 del 07/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel dicembre 2019 a una dipendente addetta al laboratorio di una struttura sanitaria. In primo grado l’impugnativa della lavoratrice era stata respinta; in appello, invece, la Corte territoriale aveva dichiarato nullo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento. La Corte d’appello aveva ritenuto che il recesso fosse sostanzialmente finalizzato a eludere una precedente pronuncia di reintegra relativa a un licenziamento collettivo annullato, osservando inoltre che non risultava effettiva la soppressione del posto: nel periodo successivo al licenziamento erano state assunte a termine altre lavoratrici per mansioni di tecnico di laboratorio, e due di esse risultavano ancora in servizio nel 2022, segno dell’esigenza stabile di quella posizione lavorativa. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 3 L. 604/1966, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente escluso il G.M.O. solo perché il datore aveva assunto a termine personale con mansioni diverse e per esigenze sostitutive; (2) violazione degli artt. 3 L. 604/1966, 1344 e 1345 c.c., contestando la configurazione di un motivo illecito determinante e di uno schema fraudolento, in assenza di identità tra datore del licenziamento collettivo e datore del recesso individuale, di coincidenza di motivazioni e di contiguità temporale; (3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella diversità soggettiva e temporale tra i due licenziamenti e nei documenti prodotti; (4) violazione dell’art. 18, commi 1 e 4, L. 300/1970, con rilievo subordinato sulla corretta forma di tutela applicabile nel caso di mera insussistenza del motivo oggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano, sotto l’apparenza di censure di diritto e di omesso esame, a una rivalutazione del merito e delle prove; ha dichiarato infondato il terzo perché i fatti dedotti erano stati esaminati; ha dichiarato inammissibile il quarto per difetto di autonomia rispetto ai precedenti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione d’appello che aveva dichiarato nullo il licenziamento e disposto la reintegrazione, ritenendo non sindacabile in sede di legittimità l’accertamento di merito circa l’insussistenza effettiva della soppressione del posto e la sostanziale sovrapponibilità tra il precedente licenziamento collettivo e il successivo licenziamento individuale. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il giustificato motivo oggettivo va valutato in concreto sulla effettività delle ragioni addotte e sulla reale soppressione del posto; l’assunzione di altro personale per le stesse mansioni può smentire l’effettività del motivo posto a base del recesso.
Richiamato dalla ricorrente per escludere la frode alla legge; la Corte non entra nel merito della norma perché reputa la censura in sostanza diretta a rivalutare i fatti.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’assenza di motivo illecito determinante; la Corte non ne afferma una diversa lettura, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura come riesame del merito.
La tutela reintegratoria piena era stata applicata dalla Corte d’appello; in cassazione il motivo sul punto è stato ritenuto privo di autonomia e dunque inammissibile.
Richiamato in via subordinata dalla ricorrente per l’ipotesi di mera insussistenza del giustificato motivo oggettivo; la Corte non decide nel merito perché il ricorso viene integralmente rigettato.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La Corte ribadisce che la censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
L’omesso esame è escluso quando i fatti invocati risultano invece esaminati dal giudice di merito; non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
Indicata come base procedurale per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
Richiamata solo per identificare il rito speciale seguito nelle fasi di merito.
Richiamato nella comunicazione datoriale di avvio della procedura di licenziamento; la Corte valorizza il contenuto della comunicazione come elemento fattuale.
Massime di principio
- In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve verificare l’effettività delle ragioni organizzative o produttive addotte dal datore di lavoro; la soppressione del posto non è reale se, in un arco temporale congruo, la stessa esigenza lavorativa viene soddisfatta mediante assunzioni o utilizzazione stabile di personale per le medesime mansioni.
- La deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, pur formalmente prospettata come questione di diritto, tende in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- Ai fini del controllo di legittimità, il fatto che il giudice d’appello abbia preso in considerazione le circostanze dedotte esclude il vizio di omesso esame, anche se il ricorrente contesti la lettura delle prove o la ricostruzione del significato dei documenti.
- La sostanziale sovrapponibilità tra il motivo del precedente licenziamento collettivo e quello del successivo licenziamento individuale può essere desunta dal contesto fattuale e documentale, ma la relativa valutazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Il motivo di ricorso sulla misura della tutela applicabile è inammissibile se privo di autonoma censura rispetto ai motivi che investono l’an debeatur del licenziamento e se la sua sorte dipende integralmente dall’esito di quei motivi.
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