Cassazione Civile, Ordinanza n. 19163/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso plurime cartelle di pagamento, conosciute tramite estratti di ruolo acquisiti autonomamente, deducendo la mancata notifica delle cartelle e l’estinzione dei crediti per prescrizione. In appello la causa era stata definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché i carichi erano stati annullati ex lege in base alla disciplina dello stralcio dei carichi inferiori a mille euro. Il giudice d’appello, applicando la soccombenza virtuale, aveva condannato l’agente della riscossione alle spese e compensato le spese tra opponente ed ente creditore, ritenendo quest’ultimo estraneo alla responsabilità per la prescrizione della riscossione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese nei rapporti con Roma Capitale fosse illegittima, perché l’opposizione sarebbe stata integralmente accolta, sia pure virtualmente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura sulle spese. Ha affermato che la compensazione disposta dal giudice di appello era conforme a diritto, pur correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.: le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione risiedevano nell’obiettiva opinabilità della questione decisa e nell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti. In particolare, la Corte ha rilevato che l’orientamento seguito in appello sull’ammissibilità dell’opposizione avverso cartella conosciuta via estratto di ruolo e fondata su fatti estintivi sopravvenuti contrastava con l’orientamento maggioritario di legittimità, secondo cui tale opposizione è ammissibile solo se si deduce l’omessa o invalida notifica della cartella e non anche per far valere la prescrizione in assenza di iniziative esecutive, per difetto di interesse ad agire. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata difesa delle parti intimate; disposto inoltre l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
la censura di legittimità è stata formulata per violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese
vengono richiamati per scrutinare la disciplina della soccombenza e della compensazione delle spese di lite
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo
legittima la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni
richiamato per il procedimento camerale di definizione del ricorso
art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
ha determinato l’annullamento ex lege dei carichi inferiori a mille euro, causa della cessazione della materia del contendere
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215
richiamato come ius superveniens che ha sancito l’inammissibilità della tutela anticipata avverso cartelle non notificate o invalidamente notificate, ma ritenuto non necessario ai fini della decisione sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L’impugnazione di una cartella conosciuta solo tramite estratto di ruolo è ammissibile, secondo l’orientamento richiamato, soltanto quando si deduca l’omessa o invalida notifica della cartella e in relazione al credito in essa riportato; non è invece configurabile un interesse ad agire per far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, se non sia stata intrapresa alcuna iniziativa esecutiva.
- La compensazione delle spese può essere giustificata non solo da una valutazione di soccombenza virtuale, ma anche dalla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, quali l’obiettiva opinabilità della questione e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
- Quando il dispositivo della sentenza è corretto, la Corte di cassazione può emendare la motivazione della decisione impugnata senza cassarla, facendo applicazione del potere di correzione della motivazione.
- La sopravvenienza normativa che incide sull’ammissibilità della tutela avverso cartelle non notificate può essere rilevante per il regolamento delle spese, ma non è necessaria se la decisione è già sorretta da autonome ragioni processuali e giurisprudenziali.
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