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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19163/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso plurime cartelle di pagamento, conosciute tramite estratti di ruolo acquisiti autonomamente, deducendo la mancata notifica delle cartelle e l’estinzione dei crediti per prescrizione. In appello la causa era stata definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché i carichi erano stati annullati ex lege in base alla disciplina dello stralcio dei carichi inferiori a mille euro. Il giudice d’appello, applicando la soccombenza virtuale, aveva condannato l’agente della riscossione alle spese e compensato le spese tra opponente ed ente creditore, ritenendo quest’ultimo estraneo alla responsabilità per la prescrizione della riscossione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese nei rapporti con Roma Capitale fosse illegittima, perché l’opposizione sarebbe stata integralmente accolta, sia pure virtualmente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura sulle spese. Ha affermato che la compensazione disposta dal giudice di appello era conforme a diritto, pur correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.: le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione risiedevano nell’obiettiva opinabilità della questione decisa e nell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti. In particolare, la Corte ha rilevato che l’orientamento seguito in appello sull’ammissibilità dell’opposizione avverso cartella conosciuta via estratto di ruolo e fondata su fatti estintivi sopravvenuti contrastava con l’orientamento maggioritario di legittimità, secondo cui tale opposizione è ammissibile solo se si deduce l’omessa o invalida notifica della cartella e non anche per far valere la prescrizione in assenza di iniziative esecutive, per difetto di interesse ad agire. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata difesa delle parti intimate; disposto inoltre l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’impugnazione di una cartella conosciuta solo tramite estratto di ruolo è ammissibile, secondo l’orientamento richiamato, soltanto quando si deduca l’omessa o invalida notifica della cartella e in relazione al credito in essa riportato; non è invece configurabile un interesse ad agire per far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, se non sia stata intrapresa alcuna iniziativa esecutiva.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata non solo da una valutazione di soccombenza virtuale, ma anche dalla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, quali l’obiettiva opinabilità della questione e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
  • Quando il dispositivo della sentenza è corretto, la Corte di cassazione può emendare la motivazione della decisione impugnata senza cassarla, facendo applicazione del potere di correzione della motivazione.
  • La sopravvenienza normativa che incide sull’ammissibilità della tutela avverso cartelle non notificate può essere rilevante per il regolamento delle spese, ma non è necessaria se la decisione è già sorretta da autonome ragioni processuali e giurisprudenziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTitolo esecutivoRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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