Cassazione Civile, Ordinanza n. 14854/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento relativo ai contributi consortili per l’anno 2015, deducendo l’assenza di beneficio fondiario, il difetto di una nuova perimetrazione e l’intervenuto venir meno del piano di classifica a seguito della normativa regionale campana sopravvenuta; sosteneva inoltre che la non debenza del tributo fosse già coperta da giudicato. In appello il consorzio, rimasto contumace in primo grado, aveva ottenuto il rigetto del ricorso. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c., oltre a omesso esame e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione e di interesse all’appello del consorzio, rimasto contumace in primo grado, e che la documentazione prodotta in appello era tardiva; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., invocando un giudicato esterno favorevole relativo ad altre sentenze tributarie; 3) violazione di norme regionali e dell’art. 860 c.c. e dell’art. 10 r.d. n. 215 del 1933, sostenendo che il piano di classifica posto a base del contributo non fosse più efficace dopo la legge regionale Campania n. 4 del 2003 e la successiva normativa di riordino.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la legittimazione all’impugnazione deriva dalla qualità di parte, anche contumace, nel giudizio di primo grado e l’interesse all’impugnazione dalla soccombenza; inoltre, nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello. Ha respinto il secondo motivo affermando che il giudicato esterno sulle annualità precedenti non si estende al nuovo anno d’imposta, poiché nei contributi consortili gli elementi rilevanti come opere di bonifica, vantaggio del fondo ed efficacia del perimetro di classifica non hanno carattere permanente e possono mutare nel tempo. Ha respinto anche il terzo motivo, chiarendo che l’abrogazione legislativa delle norme di approvazione del piano non travolge di per sé la validità o efficacia del piano di classifica sino alla sua sostituzione; ha inoltre ribadito che, in presenza di piano di classifica approvato, il beneficio fondiario si presume e grava sul contribuente l’onere di provare specificamente l’assenza di un vantaggio diretto e concreto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato come base formale delle censure di violazione di legge e vizio motivazionale proposte in cassazione.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte nega che la produzione documentale in appello del consorzio integri una violazione della norma, richiamando la facoltà di produrre nuovi documenti in secondo grado nel processo tributario.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte ritiene infondata la doglianza relativa alla valutazione della prova e alla produzione documentale.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per affermare che in appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
Richiamato ai fini del giudicato interno/esterno, ma la Corte esclude l’estensione del giudicato alle annualità successive.
La Corte ne limita l’efficacia alle sentenze passate in giudicato relative alla stessa annualità o a fatti permanenti, non a elementi variabili del tributo periodico.
art. 2 della legge Regione Campania n. 29 del 2012
L’abrogazione delle leggi richiamate non elimina automaticamente la validità o l’efficacia del piano di classifica già adottato.
Richiamato nel contesto della contribuenza consortile di bonifica, quale fondamento della soggezione al contributo in presenza di beneficio per il fondo.
art. 10 r.d. n. 215 del 1933
Richiamato quale norma di riferimento della disciplina dei contributi di bonifica e del nesso tra immobile e beneficio fondiario.
art. 6, ultimo comma, legge Regione Campania n. 4 del 2003
La Corte osserva che disciplina i piani triennali attuativi del piano generale di bonifica, ma non travolge il diverso strumento del piano di classifica.
art. 12 legge Regione Campania n. 4 del 2003
Richiamato per evidenziare che la disciplina del piano di classifica è autonoma rispetto a quella del piano generale di bonifica.
artt. 33 e 34 legge Regione Campania n. 4 del 2003
Il riordino e la ridelimitazione dei comprensori non comportano automaticamente la revisione della classifica, che avviene solo se occorre.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno su annualità precedenti non si estende automaticamente ai tributi periodici quando la controversia dipende da elementi variabili nel tempo; l’efficacia vincolante opera solo per fatti costitutivi tendenzialmente permanenti o pluriennali.
- La legittimazione all’impugnazione spetta alla parte del giudizio di primo grado anche se contumace, mentre l’interesse a impugnare deriva dalla soccombenza.
- Nel giudizio tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello; la loro ammissione non integra di per sé violazione del regime processuale.
- In tema di contributi consortili di bonifica, la presenza di un piano di classifica approvato fa presumere il beneficio per i fondi ricompresi nel comprensorio, con conseguente esonero del consorzio dalla prova analitica del vantaggio fondiario.
- Il contribuente che contesti la debenza del contributo deve proporre contestazioni specifiche e offrire una prova contraria concreta dell’assenza di beneficio diretto e immediato sul proprio immobile.
- L’abrogazione delle norme che avevano portato all’adozione di un piano di classifica non ne determina automaticamente l’invalidità o inefficacia, che va valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento dell’adozione e alla eventuale sostituzione dell’atto.
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