Cassazione Civile, Ordinanza n. 08314/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da operazioni di compravendita a termine di divisa concluse tra una società poi fallita e una banca. In primo grado il tribunale aveva dichiarato nulli sia i contratti quadro di investimento sia i singoli contratti, ritenendo violata la forma scritta richiesta dall'art. 23 TUF e, comunque, la disciplina imperativa applicabile, con condanna della banca alla restituzione delle somme versate. In appello la banca contestava la decisione; la corte territoriale ha invece ritenuto valido il contratto quadro, ha individuato la causa del contratto nello scambio di rischi legati alle oscillazioni del cambio, ma ha accertato un grave inadempimento della banca agli obblighi informativi: mancata consegna del documento sui rischi generali, assenza della scheda di profilatura del cliente, omissione dell'informativa sui rischi specifici dei singoli contratti e insussistenza della qualifica di cliente professionale. Per tale ragione la corte ha disposto la risoluzione per grave inadempimento e la restituzione delle somme versate. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ultrapetizione, assumendo che la risoluzione del contratto quadro fosse stata pronunciata senza specifica domanda; 2) violazione dell'art. 23 TUF, sostenendo che non fosse stato verificato il nesso causale tra violazione delle regole di condotta e danno; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando la condanna alla restituzione di € 132.949,03 in assenza di specifica contestazione della somma. Il fallimento ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché la ricorrente si era limitata a riportare le conclusioni della parte attrice senza ricostruire compiutamente il contenuto delle difese e, quindi, senza consentire di verificare l'asserita extrapetizione. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché la questione del nesso causale era priva di rilievo, dato che la corte d'appello non aveva condannato la banca al risarcimento del danno ma alla restituzione dell'indebito conseguente alla risoluzione del contratto; la verifica decisiva era quella della gravità dell'inadempimento, accertata in fatto e non censurata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'apprezzamento della non contestazione specifica dei fatti è rimesso al giudice di merito e, nel vigente art. 115 c.p.c., è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione, non dedotto. La banca è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
forma scritta ad substantiam
La forma scritta dei contratti quadro di investimento è requisito di validità; nella sentenza di legittimità, però, la questione non viene riesaminata nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Richiamato per la nullità per contrasto con norme imperative, tema affrontato nei gradi di merito ma non deciso nel merito dalla Cassazione.
Richiamato quale base della doglianza relativa alla causa del contratto, ma non oggetto di decisione di merito in cassazione.
La corte d'appello aveva qualificato come grave l'inadempimento informativo ai fini della risoluzione; la Cassazione ne prende atto come ratio non specificamente censurata.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo ai limiti della domanda, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
La mancata contestazione specifica produce relevatio ab onere probandi, ma l'apprezzamento della sua esistenza e del suo valore è riservato al giudice di merito e si censura in cassazione solo come vizio motivazionale.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte ribadisce che la valutazione della non contestazione e dell'onere probatorio appartiene al merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte dichiara le censure inammissibili per le ragioni esposte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte della modifica dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di extrapetizione richiede un'esposizione specifica e autosufficiente del contenuto della domanda e delle difese svolte nei gradi di merito; non basta riportare le sole conclusioni formalmente rassegnate.
- Se la condanna impugnata ha natura restitutoria, derivante dalla risoluzione del contratto, è non decisivo invocare la mancanza di nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e danno risarcibile, perché non si è in presenza di una domanda risarcitoria ma di ripetizione di quanto indebitamente versato.
- L'accertamento della gravità dell'inadempimento agli obblighi informativi dell'intermediario, quando compiuto dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie, è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio denunciabile e non può essere rivisto come nuova valutazione del fatto.
- La valutazione della non contestazione specifica dei fatti ex art. 115 c.p.c. è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è censurabile come violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio di motivazione, se dedotto nei termini corretti.
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