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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24686/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno d'imposta 2009 emesso nei confronti di una socia, sul presupposto che i maggiori ricavi accertati in capo alla società partecipata fossero stati presuntivamente distribuiti ai soci, in ragione della ristretta base sociale. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue difese. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si lamentava la violazione dell'art. 295 c.p.c. per la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del contenzioso relativo all'accertamento societario; con il secondo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si denunciava la violazione degli artt. 38, comma 3, e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell'art. 2729 c.c., in relazione al fondamento presuntivo della ripresa a tassazione.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso perché rileva che la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018, con allegata ricevuta di presentazione e quietanza del pagamento della prima rata. Poiché non risulta notificato alcun diniego entro il termine previsto né è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, la Corte dichiara l'estinzione del processo. Le spese sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte aggiunge che, per effetto della definizione agevolata, non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato, istituto applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    è invocato dal ricorrente per sostenere che il giudizio doveva essere sospeso in attesa dell'esito del contenzioso sull'accertamento societario; la Corte non decide sul punto per sopravvenuta estinzione del processo.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è il parametro formale del primo motivo di ricorso, dedotto per nullità processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale del secondo motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge sostanziale.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    è richiamato quale norma asseritamente violata nella determinazione del reddito imponibile della socia sulla base della presunzione di distribuzione degli utili societari.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    è richiamato quale norma asseritamente violata in relazione al metodo induttivo o presuntivo di accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    è invocato per contestare la legittimità della presunzione utilizzata dall'amministrazione finanziaria.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    la presentazione della domanda di definizione agevolata, con pagamento della prima rata e in mancanza di diniego entro il termine previsto, determina l'estinzione del processo; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • L. n. 136 del 2018

    conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018

    è richiamato per il termine entro cui l'Agenzia avrebbe dovuto notificare il diniego della domanda di definizione agevolata.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    è richiamato come base dell'estinzione del processo conseguente alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • La presentazione di una valida domanda di definizione agevolata della lite tributaria, accompagnata dal pagamento della prima rata e non seguita da diniego dell'ufficio entro il termine previsto, determina l'estinzione del processo, precludendo l'esame dei motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata della controversia comporta che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, e non è estensibile analogicamente a fattispecie di estinzione per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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