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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26086/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione emesse dall’autorità ispettiva per violazioni in materia di rapporti di lavoro subordinato, consistenti nella mancata comunicazione delle assunzioni di alcuni lavoratori riferite agli anni 2006 e 2007. In appello la parte privata aveva contestato la ricostruzione dei fatti operata dai verbalizzanti, ma la Corte territoriale ha ritenuto attendibili e circostanziate le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva da due lavoratori, reputando non idonee le deduzioni della società a scalfirne il contenuto. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione dell’art. 2700 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe attribuito fede privilegiata ai verbali ispettivi anche per le dichiarazioni dei lavoratori trasfuse nel verbale, fondando la decisione su sole dichiarazioni rese in sede amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e, al tempo stesso, inammissibile nelle censure formulate, osservando che i verbali degli ispettori fanno piena prova fino a querela di falso solo quanto alla provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; per il resto, le dichiarazioni raccolte e gli elementi acquisiti in ispezione sono liberamente valutabili dal giudice di merito, il quale può attribuire loro valore probatorio secondo prudente apprezzamento e in presenza di specifica prova contraria. Ha inoltre escluso che fosse deducibile nel caso di specie un vizio motivazionale nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • I verbali redatti dagli ispettori del lavoro o da funzionari previdenziali fanno piena prova fino a querela di falso solo per i fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e per la loro provenienza; non hanno invece efficacia probatoria privilegiata per le circostanze apprese da terzi o desunte da documenti.
  • Le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva costituiscono materiale probatorio soggetto al libero apprezzamento del giudice di merito, che può valutarne attendibilità, coerenza e completezza e richiedere una specifica prova contraria per superarle.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di merito sulla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge; la motivazione è sindacabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale radicale prevista dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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