Cassazione Civile, Ordinanza n. 26086/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione emesse dall’autorità ispettiva per violazioni in materia di rapporti di lavoro subordinato, consistenti nella mancata comunicazione delle assunzioni di alcuni lavoratori riferite agli anni 2006 e 2007. In appello la parte privata aveva contestato la ricostruzione dei fatti operata dai verbalizzanti, ma la Corte territoriale ha ritenuto attendibili e circostanziate le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva da due lavoratori, reputando non idonee le deduzioni della società a scalfirne il contenuto. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione dell’art. 2700 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe attribuito fede privilegiata ai verbali ispettivi anche per le dichiarazioni dei lavoratori trasfuse nel verbale, fondando la decisione su sole dichiarazioni rese in sede amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e, al tempo stesso, inammissibile nelle censure formulate, osservando che i verbali degli ispettori fanno piena prova fino a querela di falso solo quanto alla provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; per il resto, le dichiarazioni raccolte e gli elementi acquisiti in ispezione sono liberamente valutabili dal giudice di merito, il quale può attribuire loro valore probatorio secondo prudente apprezzamento e in presenza di specifica prova contraria. Ha inoltre escluso che fosse deducibile nel caso di specie un vizio motivazionale nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la fede privilegiata del verbale copre solo la provenienza dal pubblico ufficiale e i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; non si estende alle circostanze di fatto apprese aliunde o alle dichiarazioni di terzi trasfuse nel verbale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, emergente dal testo della sentenza
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 54, comma 1, lettera b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
ha modificato il paradigma del vizio di motivazione denunciabile in cassazione
ha convertito con modificazioni il d.l. n. 83/2012, incidendo sull’art. 360, n. 5, c.p.c.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il testo vigente dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- I verbali redatti dagli ispettori del lavoro o da funzionari previdenziali fanno piena prova fino a querela di falso solo per i fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e per la loro provenienza; non hanno invece efficacia probatoria privilegiata per le circostanze apprese da terzi o desunte da documenti.
- Le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva costituiscono materiale probatorio soggetto al libero apprezzamento del giudice di merito, che può valutarne attendibilità, coerenza e completezza e richiedere una specifica prova contraria per superarle.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di merito sulla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge; la motivazione è sindacabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale radicale prevista dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
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