Cassazione Civile, Ordinanza n. 13948/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società immobiliare, proprietaria di un fabbricato concesso in locazione a un ente pubblico, aveva dedotto ai fini IRES gli interessi passivi relativi a un finanziamento gravante sull’immobile, per gli anni 2008, 2009 e 2010, invocando il regime dell'art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007. Per l’anno 2009 l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento, sostenendo che solo gli interessi passivi corrisposti per l’acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione non sarebbero soggetti ai limiti di deducibilità dell’art. 96 TUIR, con recupero di maggiore IRES, interessi e sanzioni. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l’appello della contribuente per asserita carenza di specificità: con il primo motivo si deduceva violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudice regionale erroneamente ritenuto l'atto di appello privo di specifiche critiche alla decisione di primo grado; con il secondo e il terzo motivo si lamentavano omessa pronuncia e/o difetto di motivazione sul motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 1, comma 36, l. n. 244 del 2007; con il quarto motivo si denunciava omessa pronuncia sul motivo subordinato relativo alla rideterminazione delle sanzioni al 90% in applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’appello conteneva una devoluzione sufficiente a imporre al giudice di secondo grado un esame nel merito, e che la CTR aveva erroneamente negato la specificità dei motivi. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’accoglimento del primo comportava la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della deducibilità degli interessi passivi; la controversia verteva sulla sua applicazione in rapporto alla disciplina speciale invocata dalla contribuente.
art. 1, comma 36, l. n. 244 del 2007
Norma invocata dalla contribuente per sostenere la deducibilità degli interessi passivi relativi al finanziamento dell’immobile destinato alla locazione; la CTR avrebbe dovuto esaminarne espressamente la violazione dedotta in appello.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte afferma che l’atto di appello, se contiene la richiesta di riforma della sentenza e la critica, anche sintetica, alla decisione di primo grado, può soddisfare il requisito di specificità nel processo tributario.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per i vizi processuali denunciati in cassazione, in particolare nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
artt. 112 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamati per denunciare omessa pronuncia e difetto di motivazione della sentenza impugnata.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
Evocato dalla contribuente come vizio dell’atto impositivo per asserita mancanza di previo contraddittorio, ma la CTR ha ritenuto erroneamente che il relativo motivo fosse devoluto in appello nei termini di una censura alla sentenza.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015
Richiamato quale ius superveniens per la richiesta subordinata di riduzione della sanzione al 90%.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello è a devoluzione piena: è sufficiente che l’atto contenga una critica, anche non ampia, alla decisione di primo grado e la richiesta di riforma, senza che sia necessario un formalismo eccessivo nella enunciazione dei motivi.
- La specificità dei motivi di appello va valutata in concreto, leggendo l’atto nel suo complesso e non isolando singoli passaggi; non è corretto dichiarare l’inammissibilità se dall’atto emerge comunque la contestazione delle rationes decidendi della sentenza di primo grado.
- Se il giudice di appello dichiara inammissibile il gravame per difetto di specificità senza confrontarsi con le censure effettivamente dedotte, la sentenza è cassabile per violazione delle norme processuali sull’appello e per omesso esame della devoluzione.
- L’accoglimento di un motivo che comporti la cassazione della sentenza di merito può rendere assorbiti o inammissibili per difetto di interesse gli altri motivi di ricorso.
- Nel giudizio tributario, la mancata espressa pronuncia su una censura devoluta in appello integra un vizio processuale denunciabile in cassazione.
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