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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19762/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società, di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato il classamento catastale, ai fini della rendita, della torre di un aerogeneratore facente parte di un parco eolico, per l’anno 2017. La CTR della Campania aveva rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo che la torre fosse una mera costruzione, non un impianto, perché priva di parti meccaniche destinate alla produzione di energia e avente sola funzione di sostegno; da ciò aveva tratto la conclusione che non vi fosse violazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, norma che esclude dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. In cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per difetto assoluto/apparenza di motivazione, in violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost.; con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che la torre dell’impianto eolico dovesse essere inclusa nella stima catastale. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, lamentando: (i) la violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per carenza di motivazione dell’avviso di accertamento; (ii) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e autosufficienza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della sentenza di merito solo apparente e affetta da insanabile contraddittorietà: la CTR aveva infatti qualificato la torre come mera costruzione, ma poi l’aveva esclusa dalla stima richiamando la norma che riguarda macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo. È stato dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale e sono stati dichiarati inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    impone una motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione, quando la motivazione è solo apparente o contraddittoria, determina nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale; la motivazione apparente o incomprensibile equivale a mancanza di motivazione e comporta nullità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione integra vizio di nullità della sentenza.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    il vizio di motivazione apparente o la mancanza assoluta di motivazione si traduce in nullità deducibile in cassazione come error in procedendo.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    usato per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale nei motivi relativi all’art. 1, comma 21, L. 208/2015 e all’art. 7 L. 212/2000.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per affermare l’ammissibilità del ricorso perché contenente gli elementi essenziali e motivi coerenti e comprensibili.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia su un’eccezione processuale.

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato dalla contribuente per lamentare carenza di motivazione dell’avviso; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché diretto a contestare la motivazione dell’atto impositivo, profilo estraneo al giudizio di legittimità così devoluto.

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    norma interpretata come esclusione dalla stima dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la Corte rileva che la sua applicazione non può essere affermata in modo contraddittorio rispetto alla premessa che la torre sia una mera costruzione.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando è formalmente presente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, costringendo l’interprete a ricostruirlo con congetture.
  • Ricorre la nullità per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. quando le argomentazioni della decisione sono intrinsecamente inconciliabili o perplesse al punto da rendere incomprensibile la ratio decidendi.
  • In sede di legittimità il motivo che contesta la motivazione dell’atto impositivo è inammissibile se il thema decidendum riguarda la sentenza impugnata e non l’atto amministrativo in sé.
  • Quando il giudice qualifica un bene come mera costruzione, non può poi escluderlo dalla stima richiamando una norma che riguarda macchinari e impianti funzionali al processo produttivo senza una coerente spiegazione del passaggio logico.
  • Se è accolto il motivo che colpisce la nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della decisione di merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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