Cassazione Civile, Sentenza n. 2853/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione di rettifiche fiscali per gli anni 2009-2010 relative ad operazioni di transfer pricing con la società inglese GENIE UK (note di credito registrate a storno dei ricavi, descritte come "sales prices adjustment") e contestuale recupero di IRES/IRAP e sanzioni; contestata inoltre la non deducibilità di costi relativi ad acquisti da fornitori 'black list' (Europe Asia Support Trading Co. Ltd., Hong Kong; EH Europe/Eh Europe GmbH, Svizzera/Germania/altre sedi). Questioni giuridiche principali: (i) scelta e applicabilità del metodo di determinazione del valore normale (TNMM usato dalla contribuente vs CUP proposto dall'Amministrazione); (ii) onere della prova e legittimità degli aggiustamenti; (iii) sanzioni amministrative per violazioni in materia di transfer pricing e black list; (iv) effetto della novella legge n.208/2015 (presunta retroattività e principio favor rei); (v) eventuale nullità della motivazione della CTR sulla prova degli esimenti per i costi Hong Kong.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale: ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente verificato in fatto e motivato in diritto l'applicabilità e l'affidabilità del metodo TNMM adottato dalla contribuente per giustificare le note di credito, disponendo la cassazione parziale con rinvio alla CTR per nuovi accertamenti secondo i criteri OCSE e nazionali (selezione del periodo di indagine, identificazione dei comparables, rettifiche contabili, valutazione dei rischi e scelta di un indicatore di profitto affidabile). Per effetto di tale accoglimento, sono stati assorbiti i motivi relativi alle sanzioni in tema di transfer pricing (terzo e quarto motivo). Quanto al ricorso incidentale, è stato accolto il primo motivo dell'Agenzia: la CTR ha motivato in modo apparente la prova delle esimenti per gli acquisti da Hong Kong; anche su questo punto la sentenza è cassata e la causa rinviata. I restanti motivi del ricorso principale sono stati respinti o dichiarati infondati: in particolare, il quinto e sesto motivo (riguardanti omissione di pronuncia e presunta applicazione retroattiva della legge n.208/2015 sulle sanzioni black list) sono stati ritenuti infondati, con conferma del principio di non retroattività della novella e della non abolitio criminis per le violazioni anteriori. In sintesi: cassazione in parte con rinvio per approfondimenti su transfer pricing e motivazione relativa a Hong Kong; conferma della legittimità (in parte) dei rilievi black list per la posizione relativa alla Svizzera/fornitore EH Europe.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 110
Disciplina la determinazione del valore normale per operazioni infragruppo; comma 7 impone la valutazione in base al valore normale (principio arm's length) anche se comporta aumenti o, con limiti, diminuzioni del reddito; comma 11 introduce obblighi informativi per operazioni con paesi 'black list'. La Corte ha ribadito che l'art. 110 comma 7 non richiede prova di elusività ma l'accertamento di transazioni a prezzi apparenemente inferiori al normale; resta onere del contribuente dimostrare la normalità ai sensi dell'art. 9.
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 9
Definisce il 'valore normale' come prezzo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza e fornisce criteri di riferimento; la Corte richiama tale definizione come parametro per la scelta e l'applicazione dei metodi di transfer pricing.
Decreto Ministeriale 14 maggio 2018
Linee guida interne che indicano i metodi accettabili per la determinazione dei prezzi di trasferimento (incluso TNMM) ponendoli sullo stesso piano e consentendo metodi diversi se adeguatamente giustificati; la Corte richiama il DM come riferimento metodologico nazionale.
Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento
Forniscono i criteri internazionali per la scelta del metodo (analisi funzionale, selezione dei comparables, indicatori di profitto, aggiustamenti di comparabilità). La Corte richiede l'applicazione coerente di questi criteri nell'accertamento e nel giudizio di merito, specie con riferimento al TNMM.
Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) art. 1 commi 142-144
Ha abrogato alcune regole precedenti relative all'obbligo di separata indicazione black list ma con efficacia non retroattiva (applica le modifiche dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015). La Corte conferma che la novella non produce l'abolitio criminis per violazioni anteriori e non estende il favor rei retroattivamente.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 art. 6 comma 2
Norma richiamata nella contestazione sulle sanzioni; riguarda criteri e determinazione delle sanzioni amministrative. Nel caso la Corte ha ritenuto assorbite le questioni sulle sanzioni in materia di transfer pricing dopo l'accoglimento dei motivi principali.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 art. 3 comma 2
Contiene il principio del favor rei relativo all'applicazione di legge posteriore che rende non punibile un fatto; la Corte evidenzia che tale principio può subire deroghe e che la disciplina transitoria della legge n.208/2015 esclude applicazione retroattiva.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 art. 1 comma 2-ter
Norma richiamata in relazione a possibili esimenti o attenuazioni sanzionatorie; la Corte ha esaminato le doglianze ma le questioni sulle sanzioni specifiche sono state in gran parte assorbite o ritenute infondate.
Principi di certezza del diritto, affidamento e buona fede; invocati dalla contribuente per contestare applicazione retroattiva o colpevolezza, ma la Corte richiede prova specifica dell'incertezza normativa per escludere la colpa.
Massime di principio
- Per gli aggiustamenti di transfer pricing il metodo TNMM è applicabile, ma la sua utilizzazione richiede verifica fattuale: scelta del periodo di indagine, identificazione e comparabilità dei comparables, rettifiche contabili e valutazione dei rischi e delle funzioni; il giudice deve motivare chiaramente tali verifiche.
- L'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di transazioni infragruppo regolate a valori apparentemente non di mercato; grava però sul contribuente l'onere di provare che i valori applicati siano 'normali' (art. 9 TUIR) con documentazione e comparables affidabili.
- Una differenza di metodo o valutazione tra anni non è di per sé indice di illegittimità; occorre invece verificare concretamente le condizioni di comparabilità e i presupposti funzionali per ciascun periodo.
- In materia di costi 'black list' il contribuente deve provare l'effettiva operatività del fornitore, la concreta esecuzione delle operazioni e l'esistenza di un interesse economico reale (documentazione societaria, bolle doganali, evidenze operative); il giudice deve esporre un percorso logico e motivato che espliciti la valutazione di tali prove.
- La legge n.208/2015 non è retroattiva: eventuali abrogazioni o modifiche che hanno effetto dal periodo d'imposta successivo non annullano automaticamente le sanzioni relative a fatti anteriori.
- Il giudice deve fornire motivazioni dinamiche e verificabili (non meramente quantitative o valutazioni apodittiche); la mancanza di un percorso argomentativo che renda controllabile il convincimento porta a cassazione per motivazione apparente.
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