Cassazione Civile, Sentenza n. 2921/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione tributaria regionale Abruzzo (n.950/16) che aveva confermato il rigetto dei loro ricorsi avverso avvisi di accertamento TARSU/TIA/TARES relativi all'anno 2012 (avv. nn. 139; 284; 8; 286; 288; 24; 497). Le censure riguardavano: legittimità delle delibere comunali che avevano parametrato la tariffa al costo del servizio (delib. cons. n.16/11/06/2012 e delib. giunta n.58/24/05/2012); corretto uso dei coefficienti e del Piano tariffario ai sensi del DPR 158/1999; presunta duplicazione degli oneri di smaltimento e trasferimento di oneri a terzi (ASA S.r.l.); mancata motivazione e carenza di piano economico-finanziario; inammissibilità o impropria esclusione di questioni considerate nuove in appello; modalità di liquidazione delle spese e dedotta nullità della seconda costituzione in giudizio del Comune.
La decisione
Il procedimento di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti (art. 390 c.p.c. e successive modifiche), con la precisazione che la rinuncia, pur essendo atto unilaterale non accettizio, è ricettizia e deve essere comunicata alle parti costituite (applicazione della nuova formulazione dell'art. 390, terzo comma). Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, in considerazione delle ragioni conciliative della rinuncia. Il Collegio ha altresì escluso l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, ritenendo che tale misura sanzionatoria si applichi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
"utilizzando il coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti determinato nell'ambito degli intervalli previsti dai punti 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1 di cui al DPR 158 del 27/04/1999, 'distinguendole in base alle classi di attività e calcolando l'importo dovuto in considerazione della consistenza di ciascuna superficie.'"
Il giudice di merito ha ritenuto corretta la determinazione tariffaria comunale avendo utilizzato i coefficienti e i criteri contenuti nel DPR 158/1999 e avendo motivato il Piano tariffario quantificando lo scostamento tra entrate e costo del servizio.
Delibera consiliare n.16 del 11/06/2012 e Delibera di giunta n.58 del 24/05/2012
"la delibera consiliare n.16 del 11/06/2012 e la delibera di giunta n.58 del 24/05/2012"
Le determinazioni comunali sono state ritenute legittime dal giudice di merito come atti che hanno parametrato il tributo al costo del servizio; la loro presunta illegittimità doveva essere provata e, se sollevata tardivamente in appello, può essere dichiarata nuova e inammissibile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (procedura tributaria)
Normativa processuale di riferimento per i profili di inammissibilità, novità delle censure in appello (art.57), competenze e termini; i ricorrenti hanno richiamato vari articoli (es. artt. 36, 39, 57) ma la Corte di legittimità ha dichiarato il giudizio estinto per rinuncia senza entrare nel merito delle censure.
Codice di procedura civile (art. 390 e art. 391)
Applicazione dell'art.390 c.p.c.: la rinuncia al ricorso per cassazione, correttamente comunicata alle parti e depositata, determina l'estinzione del giudizio; la natura ricettizia dell'atto richiede comunicazione alle parti costituite (art.391 citato nel testo come conseguenza in caso di mancata comunicazione). È stata inoltre richiamata la modifica normativa successiva (d.lgs. 149/2022 e legge n.197/2022) che richiede comunicazione di deposito a cura della cancelleria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)
La Corte ha escluso l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato nella fase di estinzione per rinuncia, rilevando che la misura addizionale ha natura eccezionale e sanzionatoria e va applicata solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (norme sui rifiuti)
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli oneri di smaltimento e alla normativa sul soggetto gestore del servizio; sul punto il giudice di merito aveva ritenuto non provata la duplicazione degli oneri e ammissibile la disciplina adottata dal Comune, ma la Cassazione non ha risolto la questione sostanziale per effetto della rinuncia.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato in ordine ai criteri di determinazione delle tariffe locali (TARSU/TIA); i ricorrenti contestavano la mancata differenziazione per destinazioni (stanze, ristorante, bar) e la mancata motivazione economico-finanziaria, ma la Corte ha estinto il procedimento senza decidere nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso di cassazione, se formalmente depositata e comunicata, determina l'estinzione del giudizio: il giudice di legittimità dichiara estinto il procedimento e non entra nel merito delle censure.
- La rinuncia è un atto unilaterale non accettizio ma ricettizio: deve essere notificata o comunicata alle parti costituite; le modifiche normative recenti richiedono che della sua presentazione sia data comunicazione a cura della cancelleria.
- In caso di estinzione per rinuncia le spese di giudizio possono essere compensate alla luce delle ragioni conciliative della rinuncia; non si applicano automaticamente misure sanzionatorie accessorie come l'aggravio del contributo unificato, riservate ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Le questioni nuove sollevate in appello possono essere dichiarate inammissibili se non erano state dedotte in primo grado; quando si contesta la legittimità di atti generali comunali (delibere tariffarie) è necessario dedurre ed allegare tempestivamente l'illegittimità con adeguata istruttoria documentale.
- Le determinazioni tariffarie comunali basate sul DPR 158/1999 devono essere motivate e supportate da un piano tariffario o piano economico-finanziario che quantifichi lo scostamento tra costo del servizio e entrate; in mancanza di prove idonee le tesi del contribuente possono essere respinte.
- Contestazioni sulla duplicazione degli oneri di smaltimento o su pagamenti a terzi (es. accollo ad ASA S.r.l.) richiedono specifica e tempestiva allegazione documentale: la loro trattazione può essere preclusa se proposte per la prima volta in grado di appello.
- La costituzione in giudizio di un ente con difensori distinti per posizioni diverse può essere legittima se corresponsiva a diverse posizioni processuali e formalmente disposta dall'organo competente.
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