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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24668/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una serie di operazioni societarie e immobiliari poste in essere nel 2013 nell’ambito di un progetto del gruppo Gallerie Commerciali/Auchan: da un lato la cessione di immobili a un fondo, dall’altro il conferimento di licenze commerciali e contratti con fornitori in una società neocostituita, poi le partecipazioni di quest’ultima cedute al medesimo fondo. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di liquidazione, tra cui quello oggetto del giudizio, riqualificando tali operazioni come un’unica cessione di ramo d’azienda con immobili, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, sulla base dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986. I giudici di merito avevano annullato l’avviso. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, anche in relazione all’art. 53 Cost., sostenendo che la corretta applicazione dell’imposta di registro richiedesse di guardare alla causa concreta e alla sostanza economica complessiva delle operazioni, comprensive degli atti collegati, e che la disciplina novellata e interpretata autenticamente dalle leggi successive consentisse comunque tale riqualificazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che, alla luce del testo novellato dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 e della giurisprudenza costituzionale richiamata, l’imposta di registro va applicata con riguardo al solo atto presentato alla registrazione e agli elementi desumibili dal suo testo, senza poter considerare elementi extratestuali o atti collegati per costruire una diversa fattispecie imponibile. Ne consegue che operazioni strutturate come conferimento di azienda seguito da cessione delle partecipazioni della conferitaria non possono essere riqualificate, ai fini dell’imposta di registro, come cessione di azienda, salvo diverso e autonomo rilievo ai sensi della disciplina antielusiva. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva escluso la riqualificazione unitaria e, in considerazione della complessità delle questioni e degli interventi normativi e giurisprudenziali intervenuti, ha disposto la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione... sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati"

    Nel testo previgente l’interpretazione poteva valorizzare la causa reale dell’operazione; nel testo novellato l’indagine è circoscritta al solo atto presentato alla registrazione e ai suoi elementi interni, escludendo atti collegati ed elementi extratestuali.

  • art. 53 Cost.

    La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per escludere che la lettura sostanzialistica dell’art. 20 sia costituzionalmente imposta; è legittima la scelta legislativa di valorizzare la natura di imposta d’atto.

  • art. 1, comma 87, lett. a), L. 27 dicembre 2017 n. 205

    È richiamato come intervento che ha modificato l’art. 20 restringendo il perimetro interpretativo agli elementi desumibili dall’atto registrato.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018 n. 145

    È richiamato come disposizione che conferma l’interpretazione autentica e l’applicabilità retroattiva della nuova formulazione dell’art. 20.

  • art. 10-bis L. 212/2000

    La possibile rilevanza di operazioni elusive non passa per l’art. 20, ma eventualmente per la disciplina generale dell’abuso del diritto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per il deposito della memoria della controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro, dopo la modifica dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, la qualificazione dell’atto deve avvenire sulla base del solo contenuto dell’atto presentato alla registrazione e degli elementi ivi desumibili, senza ricorrere a elementi extratestuali o a negozi collegati.
  • La riqualificazione tributaria non può spingersi fino a costruire una fattispecie imponibile diversa da quella risultante dallo schema negoziale tipico emergente dall’atto; il limite è la riconducibilità dell’atto al tipo giuridico effettivamente documentato.
  • Operazioni di conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria non sono, per ciò solo, riqualificabili come cessione di azienda ai fini dell’imposta di registro, se ciò richiederebbe di valorizzare atti esterni e il complesso dell’operazione anziché il singolo atto registrato.
  • L’eventuale sindacato sull’eventuale vantaggio fiscale indebito deve essere condotto, se ne ricorrono i presupposti, con gli strumenti dell’abuso del diritto, non mediante un’estensione interpretativa dell’art. 20 oltre il testo dell’atto registrato.
  • La natura di imposta d’atto dell’imposta di registro consente al legislatore di circoscrivere l’interpretazione agli effetti giuridici dell’atto, senza che sia costituzionalmente imposta una lettura fondata sulla prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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