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Sentenza

Sentenza del 28/01/2015 n. 1577 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’indebita applicazione del regime IVA del margine alle operazioni effettuate nel 2003 con la società spagnola E. AUTO S.L. Dai libretti di circolazione risultava che la cedente esercitava attività di autonoleggio senza conducente; ciò faceva presumere che avesse acquistato i veicoli come beni strumentali, detraendo l’IVA a monte. La contribuente sosteneva che fosse sufficiente l’annotazione del regime del margine sulle fatture e che spettasse all’Amministrazione provare l’inesistenza dei relativi presupposti. Contestava inoltre l’onere di diligenza posto a suo carico, la ripartizione dell’onere della prova e l’applicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto al regime ordinario IVA e che il contribuente che intende applicarlo deve dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali, inclusa la mancata detrazione dell’IVA a monte da parte del cedente. La sola annotazione in fattura non è sufficiente quando esistano elementi oggettivi, come la qualità di società di autonoleggio della cedente, idonei a far presumere l’avvenuta detrazione dell’imposta. In tale situazione l’onere della prova si trasferisce sul cessionario, che deve dimostrare di avere svolto verifiche adeguate e di essere incolpevolmente inconsapevole dell’irregolarità. La società non ha assolto tale onere. Il quarto motivo sulle sanzioni è stato dichiarato inammissibile per errata individuazione del vizio processuale. La società è stata inoltre condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 41 del 1995, artt. 36-40, convertito in L. n. 85 del 1995

    Disciplina del regime IVA del margine di utile

    Il regime del margine è un regime speciale, opzionale e derogatorio rispetto al regime ordinario IVA. È applicabile soltanto quando il cedente rientra in determinate categorie soggettive e l’IVA assolta a monte non sia stata detratta.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 38, comma 4, convertito in L. n. 427 del 1993

    Disciplina gli acquisti intracomunitari e rileva per distinguere le operazioni assoggettate al regime ordinario da quelle legittimamente assoggettate al regime del margine.

  • Art. 2697 c.c.

    A fronte di elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione circa l’inesistenza dei presupposti del regime speciale, spetta al contribuente che invoca il regime del margine provare i fatti che ne giustificano l’applicazione.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Consentono di fondare la prova presuntiva su fatti noti, purché le inferenze siano logicamente coerenti e dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La qualità di autonoleggiatore della cedente e la destinazione dei veicoli all’attività d’impresa possono concorrere a presumere la detrazione dell’IVA a monte.

  • Art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Le annotazioni formali in fattura relative al regime del margine favoriscono chiarezza e trasparenza, ma non sostituiscono la prova dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2; L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    Esclusione della punibilità in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma

    La relativa doglianza della società è stata dichiarata inammissibile perché formulata con un errato parametro processuale e senza una corretta censura della motivazione sul fatto.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 26-bis, introdotto dalla Direttiva 94/5/CE

    Costituisce la base comunitaria del regime speciale del margine, finalizzato a evitare la doppia imposizione sui beni usati acquistati da soggetti che non hanno potuto detrarre l’IVA.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine non può essere applicato sulla base della sola dicitura presente in fattura: occorre verificare concretamente che il cedente non abbia detratto l’IVA a monte e che possieda uno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
  • Quando l’Amministrazione presenta elementi oggettivi e presuntivi contrari, l’onere della prova passa al contribuente che intende beneficiare del regime speciale.
  • Per gli operatori professionali del settore, il livello di diligenza richiesto è maggiore: devono controllare i documenti disponibili, inclusi libretti di circolazione, attività esercitata dal cedente, precedenti proprietari e documentazione relativa all’acquisto originario.
  • La qualità del cedente come società di autonoleggio o leasing costituisce un forte indizio che i veicoli siano stati utilizzati come beni strumentali e che l’IVA sia stata detratta; l’eventuale acquisto per successiva rivendita deve essere dimostrato come circostanza eccezionale.
  • La buona fede del cessionario non deriva dal semplice rispetto degli adempimenti formali, ma dalla prova di avere adottato preventivamente tutte le verifiche ragionevolmente esigibili in relazione alle circostanze concrete.
  • L’eventuale inconsapevolezza dell’irregolarità può incidere sulle sanzioni, ma non rende automaticamente applicabile il regime del margine se mancano i presupposti sostanziali.

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