Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/01/2015 n. 120 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento relativi al 2009, rideterminando i ricavi della società da 23.258,00 euro a 113.000,00 euro sulla base del rapporto tra materie prime consumate e quantità normalmente utilizzate per ciascun pasto. La società e i soci contestavano la validità dell'accertamento, deducendo la violazione delle garanzie del contribuente, l'errata applicazione dell'art. 39 del DPR 600/1973 e l'erroneità della presunzione, poiché parte della merce era venduta al dettaglio, utilizzata per consumi interni o destinata a soci, familiari, collaboratori e dipendenti; inoltre venivano applicati sconti e il ristorante operava in un piccolo comune caratterizzato da elevata concorrenza e bassa densità abitativa. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ridotto il reddito d'impresa a 35.900,00 euro, con conseguente riduzione proporzionale dei redditi di partecipazione dei soci. I contribuenti appellavano tale decisione lamentando motivazione insufficiente e chiedendo l'annullamento degli avvisi o, in subordine, un'ulteriore rideterminazione dei redditi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha rigettato l'appello, ritenendo generiche le censure dei contribuenti e condividendo la valutazione del primo giudice. L'accertamento è stato considerato fondato su parametri desunti dalla concreta dinamica aziendale, quali numero dei pasti, natura degli alimenti e relativo costo. La CTR ha ritenuto ragionevole la presunzione secondo cui il numero dei pasti può essere ricostruito dividendo le materie prime acquistate per la quantità normalmente necessaria per ciascun pasto. Ha inoltre riconosciuto che, nel settore della ristorazione, i ricavi possono essere ricostruiti attraverso una pluralità di indici, da valutare caso per caso. È rimasta quindi ferma la rideterminazione del reddito d'impresa in 35.900,00 euro e dei redditi di partecipazione dei soci in proporzione. La richiesta di sospensione delle cartelle era stata precedentemente rigettata. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39 del DPR 600/1973

    La norma disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa. Nel caso concreto la CTR ha ritenuto utilizzabile una ricostruzione presuntiva dei ricavi fondata su dati aziendali, consumi delle materie prime e quantità normalmente impiegate per ciascun pasto.

  • Cassazione civile, sentenza n. 51/1999

    Una volta calcolata la quantità normale di materie prime utilizzate per ciascun pasto è ragionevole desumere che il numero dei pasti sia uguale alle materie prime acquistate diviso per la quantità normale per ciascun pasto.

    La sentenza riconosce la ragionevolezza della ricostruzione presuntiva dei pasti e dei ricavi mediante il rapporto tra materie prime acquistate e quantità standard utilizzate per ogni pasto, purché il calcolo sia riferito alla concreta attività.

  • Cassazione civile, sentenza n. 11622/2013

    Nel settore della ristorazione non esiste un unico indicatore per la ricostruzione presuntiva dei ricavi, ben potendo gli indici rivelativi variare da caso a caso.

    La ricostruzione dei ricavi deve basarsi su una valutazione complessiva e concreta degli elementi disponibili, senza applicare automaticamente un solo parametro astratto. Spetta all'Amministrazione e al giudice individuare gli indici più idonei per la specifica attività.

Massime di principio

  • Nel settore della ristorazione l'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente i ricavi utilizzando consumi di materie prime, numero dei pasti, quantità standard per porzione, prezzi e altri dati della gestione.
  • Non è necessario che l'accertamento si fondi su un unico indicatore: possono essere combinati più elementi presuntivi, purché siano coerenti con la concreta organizzazione e attività dell'impresa.
  • Il contribuente può contrastare la presunzione fornendo elementi documentali e specifici, come vendite al dettaglio, sconti, consumi interni, sprechi, rimanenze, pasti offerti o caratteristiche particolari della clientela e del mercato locale.
  • Le contestazioni generiche non sono sufficienti: occorre dimostrare con dati verificabili perché il rapporto tra materie prime acquistate e pasti venduti non rappresenti la realtà dell'attività.
  • Il giudice tributario può ridurre il reddito accertato quando ravvisa margini di opinabilità nella ricostruzione, anche senza annullare integralmente l'avviso.
  • Se l'accertamento è fondato su parametri collegati alla dinamica aziendale e il contribuente non offre una prova concreta contraria, è probabile che venga confermato almeno in parte.
  • Quando il reddito della società viene rideterminato, la variazione si riflette normalmente sui redditi di partecipazione dei soci, secondo le rispettive quote.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.