Sentenza del 28/01/2015 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: accertamento parziale di maggiori tributi IRPEF, ADD. REG., CONTRIBUTI INPS, IRAP : 1. Nullità della notifica dell'avviso di accertamento - Proposizione ricorso - Sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto. 2. Mancanza di autenticazione della firma apposta sulla procura a margine del ricorso - Mera irregolarità dell'atto. 3. Principio generale del contraddittorio endoprocedimentale tributario - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento deducendo, principalmente: la nullità della notifica dell'atto; la mancanza di autenticazione della firma apposta sulla procura conferita al difensore; e la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale per la mancata instaurazione di un confronto prima dell'emissione dell'accertamento.
La decisione
Le contestazioni sono state respinte. La proposizione del ricorso ha sanato l'eventuale nullità della notifica per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., applicabile in via analogica agli atti tributari. La mancata autenticazione della procura è stata qualificata come mera irregolarità, non comportando la nullità del ricorso in assenza di una specifica previsione normativa e non impedendo la corretta costituzione del difensore. È stata inoltre esclusa l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Anche nell'ambito dei tributi armonizzati, la nullità dell'atto per mancato contraddittorio richiede la prova, da parte del contribuente, che avrebbe potuto fornire concreti elementi difensivi. L'accertamento è quindi rimasto valido.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La proposizione del ricorso dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo, consentendo al contribuente di conoscerlo e contestarlo; l'eventuale vizio della notifica viene pertanto sanato.
Art. 160 c.p.c.
La disciplina delle nullità della notificazione è richiamata nel quadro della valutazione degli eventuali vizi notificatori.
Art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce la base normativa dell'accertamento parziale emesso dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Disciplina le garanzie del contribuente nell'ambito delle verifiche fiscali, ma non introduce un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per ogni procedimento tributario.
Massime di principio
- La proposizione del ricorso può sanare il vizio di notifica dell'atto tributario quando dimostra che il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto esercitare il diritto di difesa.
- La mancata autenticazione della firma sulla procura al difensore non determina automaticamente la nullità del ricorso tributario: occorre verificare se la legge prevede espressamente tale sanzione e se il vizio impedisce la corretta instaurazione del processo.
- Non esiste un obbligo generale dell'Amministrazione di instaurare il contraddittorio prima di ogni accertamento; tale obbligo sussiste solo quando è previsto da una specifica norma o, secondo i principi europei, nei casi riguardanti tributi armonizzati.
- Nei casi in cui il contraddittorio preventivo sia necessario, il contribuente deve indicare e dimostrare quali elementi concreti avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione; la mera deduzione astratta della violazione non è sufficiente a ottenere l'annullamento dell'atto.
- I vizi formali dell'accertamento non comportano automaticamente l'annullamento: occorre verificare la loro effettiva incidenza sul diritto di difesa e sul raggiungimento dello scopo dell'atto.
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