Sentenza del 28/01/2015 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Accertamento IRES-IRAP-IVA - Associazione sportiva dilettantistica - Mancata tenuta della contabilità istituzionale - Non tracciabilità delle operazioni di gestione ex legge n.133/1999 - Perdita dei benefici fiscali previsti dalla legge 398/1991 - Qualificazione commerciale dell'attività svolta nell'esercizio da parte della Associazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione contestava, in sostanza, l'accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, sostenendo di poter beneficiare del regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Il controllo aveva evidenziato la mancata tenuta della contabilità istituzionale e l'assenza di adeguata tracciabilità delle operazioni di gestione, in violazione degli obblighi previsti dalla legge n. 133/1999 e dalla disciplina agevolativa applicabile agli enti sportivi dilettantistici.
La decisione
La mancata osservanza degli obblighi contabili, documentali e di tracciabilità ha determinato la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991. L'attività svolta nell'esercizio controllato è stata qualificata come commerciale, con conseguente applicazione delle aliquote ordinarie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del d.lgs. n. 471/1997. L'accertamento dell'Amministrazione finanziaria è stato quindi confermato.
Norme richiamate
Legge n. 398/1991
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone il rispetto degli obblighi contabili e documentali previsti dalla normativa. La loro violazione può comportare la decadenza dai benefici fiscali.
Legge n. 133/1999
Impone specifici obblighi di tracciabilità delle operazioni di gestione. L'omessa tracciabilità rileva ai fini della perdita delle agevolazioni fiscali.
Art. 11 del d.lgs. n. 471/1997
Prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi fiscali e documentali individuate dalla normativa.
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina i requisiti formali dell'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 55 del d.P.R. n. 633/1972
Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo dell'IVA in presenza di irregolarità contabili o di omessa, incompleta o inattendibile documentazione.
Art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973
Consente la ricostruzione induttiva del reddito quando le scritture contabili risultano inattendibili o presentano irregolarità tali da impedire una determinazione analitica attendibile.
Art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999
Collega il mancato rispetto degli obblighi previsti per le associazioni sportive dilettantistiche alla perdita delle agevolazioni fiscali.
Massime di principio
- Il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche non opera automaticamente: è subordinato al rispetto effettivo degli obblighi contabili, documentali e di tracciabilità.
- La mancata tenuta della contabilità istituzionale o l'assenza di tracciabilità delle movimentazioni può comportare la decadenza integrale dal regime agevolato, non una semplice sanzione formale.
- In caso di decadenza, le attività considerate agevolate possono essere riqualificate come commerciali e assoggettate a IRES, IRAP e IVA secondo le regole ordinarie.
- La regolarità sostanziale dell'attività associativa non esclude necessariamente la perdita dei benefici quando sono violati obblighi formali essenziali espressamente collegati dalla legge alle agevolazioni.
- Per conservare il regime agevolato è necessario mantenere una contabilità separata e attendibile, documentare le operazioni e utilizzare modalità di pagamento e incasso conformi agli obblighi di tracciabilità.
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