Sentenza del 28/01/2015 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Accertamento IRES-IRAP-IVA - Costi d'impresa indeducibili- Termini accertativi raddoppiati - Accertamento oltre il termine di legge: nullità dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’accertamento IRES, IRAP e IVA, sostenendo che fosse stato notificato oltre i termini ordinari previsti dagli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972. L’Ufficio aveva presumibilmente invocato il raddoppio dei termini in ragione di una denuncia penale presentata ai sensi dell’art. 331 c.p.p., con riferimento a costi d’impresa ritenuti indeducibili. La questione centrale era stabilire se la denuncia fosse fondata e se la notizia di reato fosse stata comunicata entro il termine ordinario, condizioni necessarie per poter applicare validamente il raddoppio dei termini.
La decisione
L’accertamento è stato ritenuto nullo perché notificato oltre i termini ordinari di legge. Il giudice avrebbe dovuto verificare concretamente la fondatezza della denuncia penale e il momento in cui la notizia di reato era stata trasmessa, non essendo sufficiente la mera presentazione formale della denuncia per giustificare il raddoppio dei termini. La notizia criminis doveva comunque essere comunicata entro i termini ordinari previsti dagli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972.
Norme richiamate
Art. 43 del DPR 600/1973
Disciplina i termini per la notificazione degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi. Il superamento del termine comporta l’illegittimità o nullità dell’atto, salvo che ricorrano validamente i presupposti per il raddoppio.
Art. 57 del DPR 633/1972
Disciplina i termini per gli accertamenti IVA. Anche ai fini IVA, l’eventuale raddoppio dei termini non opera automaticamente, ma richiede il rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Art. 331 del codice di procedura penale
Prevede l’obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio. La denuncia può rilevare ai fini del raddoppio dei termini fiscali, ma deve riferirsi a una notizia di reato non meramente pretestuosa.
Art. 37, commi 24 e 25, del D.L. 223/2006
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale. Il raddoppio non può essere utilizzato in modo automatico o strumentale per sanare un accertamento tardivo.
Sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, punto 5.3
Richiede che il giudice verifichi la concreta sussistenza dei presupposti della denuncia penale e il rispetto dei termini ordinari per la comunicazione della notizia di reato, prima di riconoscere l’applicazione del raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non deriva automaticamente dalla semplice presenza di una denuncia penale: occorre verificare che la denuncia sia riferibile a una concreta e fondata ipotesi di reato.
- La notizia di reato deve essere trasmessa entro il termine ordinario di accertamento; una denuncia tardiva non può normalmente riaprire o prolungare i termini già scaduti.
- In caso di accertamento notificato oltre i termini ordinari, il contribuente può contestare l’atto chiedendo al giudice di verificare sia la tempestività della denuncia sia la sua effettiva fondatezza.
- La mera qualificazione di costi come indeducibili non è sufficiente, da sola, a giustificare il raddoppio dei termini: deve emergere una violazione penalmente rilevante conforme ai presupposti di legge.
- Quando il termine di accertamento è scaduto e non risultano validamente applicabili proroghe o raddoppi, l’atto notificato successivamente è illegittimo o nullo e deve essere annullato.
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