Sentenza del 28/01/2015 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Accertamento - società di capitali cessata - art. 2495 c.c. - inesistenza degli atti intestati alla società cessata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo disponibile emerge il principio secondo cui, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, gli atti intestati alla società cessata devono essere considerati inesistenti. Non sono però indicati gli estremi della sentenza, le parti processuali né l'esito specifico del giudizio, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'efficacia degli atti intestati a una società di capitali dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese. In base al principio richiamato, con la cancellazione la società si estingue e non può più essere validamente destinataria o autrice di atti giuridici intestati a essa. Gli atti successivi formalmente riferiti alla società estinta sono quindi considerati inesistenti, non semplicemente viziati o annullabili.
Norme richiamate
Articolo 2495 del codice civile
Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, tutti gli atti intestati alla società estinta devono essere considerati inesistenti.
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società di capitali. Di conseguenza, gli atti successivi che continuano a essere intestati alla società estinta non possono produrre validamente effetti nei suoi confronti, perché il soggetto giuridico non esiste più.
Massime di principio
- Una volta cancellata una società dal registro delle imprese, gli atti a essa intestati devono essere verificati con particolare attenzione, poiché possono essere considerati giuridicamente inesistenti.
- Gli atti successivi all'estinzione devono essere eventualmente rivolti ai soggetti legittimati subentrati nei rapporti della società, come gli ex soci o il liquidatore, nei limiti previsti dalla legge.
- La notifica o l'emissione di un atto nei confronti di una società già cancellata può impedire la valida instaurazione del rapporto processuale o tributario, anziché costituire una semplice irregolarità formale.
- Per valutare correttamente la situazione occorre verificare la data di cancellazione della società e confrontarla con la data di emissione e notificazione dell'atto.
Testo integrale
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