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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12261/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il recupero di contributi dovuti alla Gestione separata INPS per l’anno 2009 da parte di un professionista. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado che riteneva maturata la prescrizione quinquennale, individuando il dies a quo nel 16.06.2010 e ritenendo non applicabile il differimento al 6.07.2010 disposto dal D.P.C.M. 10.06.2010; inoltre aveva escluso la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c., nonostante l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Con il ricorso per cassazione l’ente previdenziale ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla L. n. 335/1995 e al D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che: a) la mancata indicazione del quadro RR integrava occultamento doloso del credito contributivo; b) la prescrizione decorreva dal termine differito al 6.07.2010, non dal 16.06.2010; c) mancava un giudicato interno sul dies a quo, poiché l’intera fattispecie estintiva era comunque sub iudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata INPS, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento, comprensivo dell’eventuale differimento disposto dai D.P.C.M. adottati ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997. Nel caso concreto, il D.P.C.M. 10.06.2010 aveva spostato il termine dal 16.06.2010 al 6.07.2010, sicché la richiesta INPS del 30.06.2015 era stata formulata entro il quinquennio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha inoltre enunciato il principio per cui, se l’impugnazione investe la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., resta sub iudice l’intera fattispecie estintiva, compresa la decorrenza del termine iniziale, senza giudicato interno su tale profilo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; rileva solo un'impossibilità giuridica, non meri impedimenti di fatto.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede una condotta dolosa; la Corte precisa anche che, se tale sospensione è dedotta in impugnazione, resta sub iudice l'intera fattispecie estintiva.

  • art. 2, comma 26 e ss., L. 8 agosto 1995, n. 335

    Disciplina del regime contributivo della Gestione separata INPS, richiamata per individuare il credito contributivo oggetto di prescrizione.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    Norma richiamata nel ricorso insieme alla disciplina contributiva, senza autonoma statuizione decisiva nel dispositivo.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    Prevede la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali; nel caso concreto il termine non era ancora decorso alla data della richiesta di pagamento.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    Attribuisce ai D.P.C.M. la possibilità di differire i termini di versamento di imposte e contributi; il differimento incide sul dies a quo della prescrizione.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    Ha differito, per i contributi relativi ai redditi 2009, il termine di pagamento dal 16.06.2010 al 6.07.2010, con conseguente spostamento dell'inizio del quinquennio prescrizionale.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, primo comma, c.p.c.

    Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata INPS, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, anche quando tale termine sia stato differito da un D.P.C.M. adottato ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione, rileva il dato oggettivo dell’esistenza del termine legale o regolamentare di pagamento, non la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo.
  • Quando l’impugnazione investe la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c., resta devoluta al giudice dell’impugnazione l’intera fattispecie estintiva, inclusa la corretta individuazione del dies a quo, senza formazione di giudicato interno su tale profilo.
  • L’impossibilità rilevante ex art. 2935 c.c. è solo quella giuridica; gli ostacoli di mero fatto o le omissioni del debitore non impediscono di regola il decorso della prescrizione, salvo le specifiche ipotesi di sospensione previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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