Cassazione Civile, Ordinanza n. 12256/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la debenza di contributi previdenziali alla gestione separata INPS e, in particolare, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal contribuente contro la richiesta di pagamento notificata dall'INPS. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva ritenuto che la prescrizione decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (21 settembre 2008), reputando tempestivo l'atto interruttivo notificato il 20 giugno 2013. Con il primo motivo di ricorso il soccombente deduce violazione dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, in relazione agli artt. 2934 e 2935 c.c., sostenendo che il dies a quo non fosse la dichiarazione dei redditi ma la scadenza del termine di versamento dei contributi, fissato nel caso concreto al 16 giugno 2008; pertanto, al 20 giugno 2013 la prescrizione quinquennale era già maturata. Con il secondo motivo viene riproposta l'eccezione di non debenza dei contributi alla gestione separata, perché il ricorrente sarebbe già iscritto al proprio albo professionale; tuttavia tale motivo viene poi espressamente rinunciato con memoria prima dell'udienza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che la prescrizione dei contributi della gestione separata decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla data della dichiarazione dei redditi, perché l'obbligazione contributiva nasce dal fatto costitutivo della produzione del reddito e la dichiarazione fiscale è una mera dichiarazione di scienza, non presupposto del credito contributivo. Conseguentemente, per i contributi relativi all'anno 2007 il termine quinquennale è stato ritenuto iniziato il 16 giugno 2008, sicché la richiesta INPS del 20 giugno 2013 era tardiva in assenza di validi atti interruttivi. Il secondo motivo è stato dichiarato non esaminabile per rinuncia del ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
La prescrizione dei contributi previdenziali va verificata secondo il regime quinquennale, ma il dies a quo non coincide con la dichiarazione dei redditi; occorre guardare alla scadenza del pagamento del contributo.
art. 2934 c.c.
È richiamato in connessione con la prescrizione estintiva del diritto contributivo.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; rileva solo l'impossibilità giuridica di esercizio, non gli impedimenti di mero fatto.
art. 2941 c.c.
Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non comprendono ostacoli soggettivi o di fatto non previsti dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La rinuncia al singolo motivo di ricorso può essere compiuta con memoria e non richiede le forme della rinuncia all'intero ricorso ex art. 390 c.p.c.
art. 390 c.p.c.
Richiamato per distinguere la rinuncia al ricorso da quella al singolo motivo, che non comporta disposizione del diritto controverso.
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
Richiamato nel motivo rinunciato in tema di iscrizione/contribuzione alla gestione separata.
art. 6 D.M. 281/96
Norma richiamata nel motivo rinunciato sulla debenza contributiva.
art. 18, comma 12, L. n. 111/2011
Norma richiamata nel motivo rinunciato sulla debenza contributiva.
art. 3 L. n. 179/1958
Norma richiamata nel motivo rinunciato sulla debenza contributiva.
artt. 10 e 21 L. n. 6/1981
Norme richiamate nel motivo rinunciato sulla debenza contributiva.
artt. 7, 23 e 37 statuto Inarcassa
Disposizioni richiamate nel motivo rinunciato sulla non debenza dei contributi alla gestione separata.
Massime di principio
- Per i contributi previdenziali dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., la decorrenza della prescrizione è impedita solo da un'impossibilità giuridica di esercitare il diritto, non da ostacoli di mero fatto o da impedimenti soggettivi non riconducibili a specifiche cause di sospensione.
- La dichiarazione fiscale del reddito è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo previdenziale.
- La rinuncia a uno o più motivi di ricorso per cassazione può essere effettuata dal difensore con memoria e non richiede le forme della rinuncia all'intero ricorso; il motivo rinunciato non viene più esaminato dalla Corte.
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