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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34511/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autore dell'offesa)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto il risarcimento dei danni assumendo di essere stato diffamato da uno scritto indirizzato al suo indirizzo e ritenuto offensivo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il soccombente proponeva quattro motivi: 1) lamentava che la Corte territoriale avesse richiamato quasi integralmente la motivazione di una successiva sentenza penale di assoluzione, senza una autonoma motivazione e in violazione delle regole sulla prevenzione tra giudizio civile e penale; 2) deduceva la violazione dell'art. 652 c.p.p., sostenendo che la decisione penale non potesse avere efficacia vincolante nel civile; 3) denunciava ulteriori violazioni degli artt. 75 e 652 c.p.p., assumendo che il giudizio civile, iniziato prima, non potesse essere inciso dalla successiva assoluzione penale e che la Corte d'appello avesse rimesso in discussione circostanze già coperte da giudicato; 4) invocava la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che l'identificazione del destinatario dell'offesa e della persona lesa fosse già coperta da giudicato e non più contestabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi nella parte in cui prospettavano una indebita vincolatività della decisione penale, chiarendo che la Corte d'appello non aveva attribuito efficacia vincolante alla sentenza penale, ma ne aveva semplicemente condiviso e fatto propria la motivazione, autonomamente valutando la controversia civile. Ha inoltre dichiarato inammissibili, per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate sull'assunto che un giudicato pregresso avesse già accertato alcuni fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 75 c.p.p.

    non è stata ravvisata alcuna violazione, poiché la Corte d'appello non ha recepito come vincolante la decisione penale ma ne ha autonomamente condiviso la motivazione

  • art. 652 c.p.p.

    la sentenza penale non è stata considerata vincolante nel giudizio civile; il richiamo alla motivazione penale è stato ritenuto legittimo come argomentazione propria del giudice civile

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la censura è inammissibile se non contiene un adeguato richiamo degli atti e dei documenti posti a fondamento del motivo

  • art. 2909 c.c.

    l'efficacia del giudicato può essere invocata solo se il fatto o l'accertamento risultino specificamente dimostrati e richiamati nel ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura motivazionale è scrutinata alla luce dell'attuale, restrittiva formulazione della norma

Massime di principio

  • Il giudice civile può fare proprie, in tutto o in parte, le argomentazioni contenute in una sentenza penale, purché eserciti comunque un'autonoma valutazione della controversia e non attribuisca alla decisione penale un'efficacia vincolante non prevista dalla legge.
  • La deduzione della violazione dell'efficacia del giudicato o della mancata considerazione di un accertamento pregresso richiede, in cassazione, una puntuale indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La censura di omessa o insufficiente motivazione non può fondarsi su una mera ripetizione della motivazione di altro provvedimento, se la sentenza impugnata espone in modo chiaro e comprensibile le ragioni della decisione.
  • L'eventuale precedente penale assolutorio non spiega di per sé efficacia vincolante nel giudizio civile se il giudice di merito non lo assume come giudicato, ma lo utilizza solo come supporto argomentativo della propria decisione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civileImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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