Cassazione Civile, Ordinanza n. 24669/2023 del 16/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva disposto la revisione parziale del classamento e della rendita di un appartamento sito in Roma, nella microzona residenziale n. 17 (Trionfale - Delle Vittorie), ai sensi del d.P.R. n. 138/1998 e dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. La contribuente aveva impugnato l'atto e, in primo grado, aveva ottenuto l'annullamento; in appello la decisione è stata riformata e l'avviso ritenuto legittimo. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000, 3 L. n. 241/1990 e della normativa catastale, per insufficiente motivazione dell'avviso, limitata ai riferimenti normativi e alla descrizione generale della microzona, senza indicare i concreti fattori che avevano inciso sul diverso classamento del singolo immobile; 2) violazione dell'art. 64, comma 3, d.lgs. n. 300/1999, sostenendo di aver allegato dati estimativi OMI oggettivi da cui risultava un valore di mercato inferiore a quello attribuito dall'ufficio; 3) violazione del d.l. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012, per avere la CTR affermato che la prova contraria avrebbe potuto essere fornita davanti all'Agenzia del Territorio, ente non più esistente dopo l'accorpamento nell'Agenzia delle Entrate; 4) omesso rilievo del difetto di interesse all'appello dell'Agenzia, poiché la sentenza di primo grado avrebbe annullato l'atto per due autonome rationes decidendi e l'appello avrebbe censurato solo una di esse.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che nella sentenza di primo grado non vi erano due autonome rationes decidendi, ma un'unica ratio riferita alla carenza di motivazione dell'avviso. Ha invece accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e quindi annullando l'avviso di classamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge; la Corte esamina i motivi come censure di diritto.
l'avviso catastale deve essere adeguatamente motivato, anche nella revisione per microzone.
l'atto amministrativo deve contenere una motivazione comprensibile e specifica.
art. 64, comma 3, d.lgs. n. 300/1999
norma richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva, poiché il motivo viene assorbito.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
consente la revisione parziale del classamento nelle microzone con significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale; la Corte afferma che tale procedura richiede una motivazione rigorosa sui presupposti fattuali e sugli elementi concreti incidenti sul singolo immobile.
definisce la microzona come ambito territoriale omogeneo; la Corte lo richiama come parametro generale del sistema di classamento.
i parametri estimativi e classificatori generali devono essere richiamati anche nella motivazione del nuovo classamento, con riferimento alle caratteristiche urbane, ambientali ed edilizie.
consente la decisione nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato per affermare la sufficienza del ricorso quanto ad autosufficienza e specificità.
art. 53 Cost.
richiamato tramite la giurisprudenza costituzionale per escludere l'illegittimità della revisione per microzone, purché siano rispettati i canoni motivazionali.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'avviso non è sufficientemente motivato se si limita al richiamo dei parametri normativi e alla descrizione generale della microzona; occorre indicare gli elementi concreti che, in quel caso specifico, hanno inciso sulla rendita del singolo immobile.
- La motivazione del nuovo classamento deve esplicitare sia i presupposti fattuali della revisione di microzona sia i fattori edilizi, urbanistici e di contesto che giustificano il diverso trattamento del singolo bene, così da consentire al contribuente una difesa effettiva.
- Nel riclassamento "diffuso" o "di massa" il carattere generalizzato dell'operazione non attenua l'obbligo motivazionale, ma lo rende più rigoroso: non sono sufficienti formule stereotipate, mere clausole di stile o richiami apodittici alla riqualificazione urbana.
- L'amministrazione non può fondare la revisione sul solo dato della collocazione dell'unità in una microzona oggetto di rivalutazione; deve anche spiegare in che modo la riqualificazione del contesto si sia riflessa sul singolo immobile, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche.
- Se la sentenza di merito contiene un'unica ratio decidendi, ancorché articolata, l'appello che la censuri è ammissibile e non difetta di interesse solo perché non investe ogni singola argomentazione accessoria.
- Quando la causa è matura per la decisione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, pronunciando direttamente sull'originaria domanda tributaria.
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