Sentenza del 07/08/2025 n. 22805 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. della Campania, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente contro l’accertamento IRES per il 2012, notificato il 27 dicembre 2017. L’avviso recuperava oltre 1.881.000 euro di maggiore IRES, oltre a sanzioni e interessi, sostenendo che l’operazione formalmente realizzata come scissione parziale fosse in sostanza un conferimento e che il fondo rischi da scissione, il fondo pensioni e il fondo contenzioso fossero fiscalmente dedotti. L’Ufficio aveva contestato, in particolare, la deduzione degli utilizzi dei fondi pensioni e contenzioso; la vicenda riguardava anche il fondo rischi da scissione, originariamente pari a 30.042.493 euro e ritenuto esuberante dopo l’accollo dei debiti residui. Con il primo motivo l’Agenzia denunciava un vizio di motivazione della sentenza; con il secondo sosteneva che l’art. 115 TUEL attribuisse rilevanza fiscale alle poste, assimilando la scissione a un conferimento. La contribuente aveva proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia e dichiarato inammissibile, per difetto d’interesse, il ricorso incidentale condizionato della contribuente, non essendo stato accolto il ricorso principale. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza regionale e confermato che la deducibilità degli utilizzi dei fondi dipendeva dal loro concreto trattamento fiscale: nel caso specifico era stato accertato che i fondi contestati non erano stati dedotti dalla base imponibile. Ha inoltre escluso che l’art. 115, commi 6 e 7, TUEL trasformi una scissione in un conferimento fiscalmente rilevante: la disposizione va letta insieme alla disciplina di neutralità della scissione e non consente di presumere, senza verifica concreta, che le poste siano state dedotte. L’Agenzia è stata condannata a pagare alla contribuente 24.000 euro per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA e 200 euro di spese vive. È stata dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
Art. 132 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La C.T.R., nella sentenza impugnata, ha bene spiegato i motivi per i quali legittimamente la società contribuente aveva portato in deduzione dalla base imponibile l'utilizzazione del fondo pensioni e del fondo contenzioso
La censura di nullità per vizio di motivazione non è fondata quando la sentenza espone in modo comprensibile la ragione della decisione e il trattamento fiscale dei fondi controversi.
si deve valutare in concreto come siano state trattate fiscalmente dalla società beneficiaria della scissione. Orbene, nel caso di specie, quest'ultima, come accertato dal giudice di merito, ha dimostrato che i fondi in contestazione non erano stati dedotti dalla base imponibile ai fini del pagamento delle imposte dirette
La qualificazione fiscale delle poste e degli utilizzi dei fondi va verificata in concreto. Se i fondi non sono stati dedotti dalla base imponibile, non si può fondare il recupero fiscale sulla presunzione che fossero già stati dedotti.
Art. 115, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Il comma 6, letto in combinato disposto con il successivo comma 7, dell' art. 115 Tuel ha, come scopo, non quello di evidenziare che la scissione dell'azienda speciale produce plusvalenze che sono eccezionalmente esentate dall'imposizione fiscale diretta e indiretta, bensì quello di rafforzare quanto già, in tema di scissione, prevede l' art. 173 Tuir
L’esenzione prevista per il conferimento e l’assegnazione di beni non comporta che una scissione produca necessariamente plusvalenze fiscalmente rilevanti: la norma va coordinata con la disciplina generale di neutralità della scissione.
l' art. 173 Tuir, che al primo comma dispone che la scissione di una società in altre di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento
La scissione è fiscalmente neutrale quanto al realizzo o alla distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze indicate dalla norma; pertanto, non si può presumere la rilevanza fiscale delle poste create dalla beneficiaria soltanto in base all’operazione.
l' art. 174 Tuir, che estende la riferita disposizione anche alla fusione e alla scissione di enti diversi dalle società
La disciplina di neutralità prevista per le operazioni societarie si applica, nei termini richiamati dalla sentenza, anche alle fusioni e alle scissioni di enti diversi dalle società.
La norma è richiamata nel testo esclusivamente per il deposito delle memorie delle parti; la decisione non ne formula un’interpretazione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia della ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Corte dà atto che, nel caso concreto, non sussistono i presupposti per imporre alle parti l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione.
Massime di principio
- In caso di scissione, l’eventuale rilevanza fiscale di fondi o poste contabili non può essere presunta dalla forma dell’operazione o dall’esistenza di valori iscritti in bilancio: occorre accertare se e in quale misura siano stati effettivamente dedotti dalla base imponibile.
- La neutralità fiscale della scissione va coordinata con le norme speciali applicabili agli enti locali; l’esenzione prevista per conferimenti e assegnazioni non basta, da sola, a riqualificare una scissione come conferimento né a rendere automaticamente imponibili le poste della beneficiaria.
- Quando un fondo non è stato dedotto in precedenza, la sua successiva utilizzazione può essere dedotta secondo il trattamento fiscale concretamente accertato, senza considerarlo già fiscalmente rilevante per il solo fatto che risulta in bilancio.
- Il ricorso incidentale proposto in via condizionata è inammissibile per difetto d’interesse se il ricorso principale, il cui accoglimento ne costituiva la condizione, viene rigettato.
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