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Sentenza

Sentenza del 07/08/2025 n. 22794 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR della Lombardia che aveva accolto l’appello della BB contro l’accertamento IVA per il 2011, confermato dalla CTP di Milano. Ha dedotto: (1) violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, perché la CTR non avrebbe valutato complessivamente gli indizi di operazioni oggettivamente inesistenti; (2) omesso esame del quadro indiziario, in particolare delle transazioni tra AA Spa e BB negli anni 2009-2013, descritte come reciproche, corrispondenti per quantità e corrispettivi e sistematicamente a saldo zero; (3) violazione della disciplina IVA, perché la CTR aveva escluso il pregiudizio erariale sulla base del versamento dell’imposta da parte delle società, senza considerare che operazioni fittizie non danno diritto alla detrazione e che occorre verificare l’eliminazione del rischio di perdita di gettito. La BB ha resistito, eccependo l’inammissibilità del primo motivo e contestando la ricostruzione delle operazioni.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che il pagamento dell’IVA da parte delle società non basta, da solo, a legittimare la detrazione relativa a operazioni fittizie: va verificato se sia stato tempestivamente e completamente eliminato il rischio di perdita di gettito, anche attraverso i meccanismi di rettifica previsti dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva esaminato nel loro insieme gli indizi concreti addotti dall’Ufficio, limitandosi a considerazioni astratte sulle prassi del mercato elettrico e violando così le regole del ragionamento presuntivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972

    se il cedente o prestatore emette una fattura per operazioni inesistenti, ovvero indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura

    Chi emette fattura con IVA per un’operazione inesistente resta debitore dell’imposta indicata, salvo che ricorrano i presupposti per la rettifica previsti dalla disciplina applicabile.

  • Art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972

    è inerente al meccanismo dell'IVA il fatto che un'operazione fittizia non possa dare diritto ad alcuna detrazione di tale imposta

    La detrazione presuppone un’operazione effettiva: l’IVA indicata in fattura non è detraibile se l’operazione è fittizia.

  • Art. 26, commi 1 e 3, D.P.R. n. 633/1972

    Va precisato che la possibilità di procedere alla definitiva eliminazione del rischio in questione trova il suo riferimento nella previsione di cui all'art. 26, comma 1 e 3, D.P.R. n. 633/1972

    La rettifica o correzione della fattura secondo questi commi è rilevante per eliminare il rischio che l’IVA indicata venga portata in detrazione; la sola assenza di un danno fiscale dichiarata dalle parti non sostituisce tale verifica.

  • Art. 203 della Direttiva 2006/112/CE

    L'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura

    L’emittente è tenuto a versare l’IVA esposta in fattura anche quando l’operazione sottostante è inesistente, ferma la possibilità di rettifica nei casi e alle condizioni ammesse.

  • Art. 168 della Direttiva 2006/112/CE

    tenuto conto del carattere fittizio delle operazioni in questione, non era consentito a tale società, conformemente alla prescrizione risultante dall'articolo 168 di tale direttiva, detrarre l'imposta del medesimo importo indicato sulla fattura di cui essa era destinataria a titolo del riacquisto dell'energia elettrica

    Il diritto alla detrazione non sorge per acquisti fittizi, anche se l’IVA è esposta e dovuta dall’emittente della fattura.

  • Art. 2697 c.c.

    Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, a sostegno della contestazione; una volta dimostrata l’inesistenza, spetta al contribuente provare l’effettività delle operazioni e la legittimità della detrazione.

  • Art. 2729 c.c.

    il modello "atomistico-analitico", fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza

    Gli indizi devono essere esaminati singolarmente e poi valutati nel loro insieme; non è sufficiente isolare alcuni elementi o sostituire l’esame concreto con considerazioni astratte.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la Corte ha esaminato sotto tale profilo gli errori relativi alla disciplina IVA e alle regole del ragionamento presuntivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo relativo all’omesso esame di fatti decisivi è rimasto assorbito dopo l’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la detrazione richiede un’operazione realmente effettuata: l’esposizione dell’imposta in fattura, che può renderla dovuta dall’emittente, non dimostra da sola l’effettività dell’acquisto.
  • Quando l’Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere anche mediante presunzioni semplici. Se gli indizi, valutati nel loro insieme, dimostrano l’inesistenza, spetta al contribuente fornire prova concreta dell’effettività delle operazioni; fatture, registrazioni contabili e pagamenti formali non sono necessariamente sufficienti.
  • Il giudice deve valutare ogni indizio e poi il quadro complessivo, verificandone coerenza, compatibilità e concordanza. La diffusione di una certa prassi commerciale nel settore non esclude che, nel caso specifico, le operazioni siano fittizie.
  • Nelle operazioni circolari, il fatto che le società abbiano versato l’IVA sulle vendite non basta a dimostrare l’assenza di rischio per l’Erario. Occorre verificare se il rischio di detrazione o rimborso dell’IVA indebitamente fatturata sia stato eliminato in modo completo e tempestivo, anche tramite gli strumenti di rettifica previsti dalla legge.
  • La Cassazione può controllare la corretta applicazione delle regole giuridiche e del metodo presuntivo, ma non sostituisce ordinariamente la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito. In questo caso ha disposto il rinvio perché il giudice regionale riesamini gli indizi e la questione della rettifica dell’IVA.

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