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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22799/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento, il ruolo sottostante e un avviso di accertamento relativi all'anno d'imposta 2011, deducendo soprattutto la decadenza del potere di riscossione per decorso del termine ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. In appello e poi in cassazione contestava inoltre: la regolarità della notifica della cartella, ritenuta nulla perché eseguita da operatore di posta privata asseritamente privo di titolo; la motivazione della sentenza d'appello, asseritamente apparente; l'omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancata chiamata in causa dell'ente impositore e sulla conseguente prova del titolo esecutivo; l'inammissibilità delle controdeduzioni dell'agente della riscossione per carenza di valida procura e di delibere autorizzative; infine, l'inammissibilità dell'intervento in appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale successore ex lege, per mancata notifica dell'atto alle altre parti e per vizi della procura sostanziale e del mandato difensivo. Il ricorrente sosteneva anche che, senza corretta notifica o valido intervento, la condanna alle spese di lite dovesse essere travolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla motivazione apparente, affermando che la sentenza d'appello era chiara e intelligibile, e ha escluso la nullità denunciata. Ha poi considerato infondato il motivo sull'omessa pronuncia, ritenendo che la censura fosse comunque priva di interesse e, comunque, implicitamente rigettata dalla motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato la legittimità dell'iscrizione a ruolo per controllo automatizzato senza necessità di avviso di accertamento. Ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse i motivi sulle presunte irregolarità della costituzione/controdeduzione dell'agente della riscossione originario, osservando che, essendo mera parte resistente, la sua eventuale contumacia non avrebbe inciso sulla validità degli atti né sugli oneri probatori. Ha infine rigettato i motivi relativi all'intervento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in appello, ritenendo che nel processo tributario la costituzione del successore ex lege non richieda notifica alle altre parti e che l'onere di contestare specificamente il potere rappresentativo non fosse stato assolto; quanto alle firme, ha preso atto della dedotta sottoscrizione digitale. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è richiamato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma la Corte qualifica talune censure come in realtà riconducibili al n. 4 quando dirette a far valere errori processuali o omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è usato per le doglianze di nullità della sentenza, omessa pronuncia e vizi processuali

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato ai fini del requisito motivazionale della sentenza tributaria

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    la Corte esclude la nullità perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; nel caso concreto tale soglia è stata ritenuta raggiunta

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    è richiamato nel motivo sull'omessa chiamata in causa dell'ente impositore, ma la Corte osserva il difetto di interesse del contribuente a far valere tale vizio

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo processuale sull'omessa pronuncia; la Corte esclude la fondatezza della censura

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma la Corte ritiene che vi sia stato un rigetto implicito del motivo di appello

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nei motivi sulla regolarità degli atti difensivi; la Corte non ravvisa nullità rilevanti

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dai motivi sulla costituzione delle parti e dei successori; la Corte esclude la violazione

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla legittimazione processuale e alla costituzione in giudizio

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato con riferimento al mandato difensivo e alla procura

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nei motivi processuali, ma la Corte non ravvisa lesioni del contraddittorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi processuali; la Corte non lo ritiene violato

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla rappresentanza processuale dell'ente

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo sull'intervento del successore ex lege in appello

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'intervento del successore ex lege

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    invocato per sostenere la decadenza della riscossione; la Corte conferma l'impostazione della sentenza impugnata sul rilievo della tempestiva attivazione del procedimento di notifica

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    è il controllo automatizzato da cui è derivata l'iscrizione a ruolo, legittima senza avviso di accertamento quando la verifica è meramente cartolare

  • art. 43, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992

    consente al successore della parte colpita da evento interruttivo di costituirsi anche con documenti, memorie o discussione, senza necessità di notificazione dell'atto di costituzione alle altre parti

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    il rinvio alle disposizioni del primo grado rende applicabile anche in appello la disciplina sulla costituzione del successore

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato implicitamente per il difetto di interesse a impugnare alcune doglianze processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se la decisione espone, anche sinteticamente, le ragioni del rigetto e affronta i punti decisivi, essa supera il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost.
  • Nel processo tributario, l'omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta in appello risulti comunque incompatibile con la soluzione adottata dal giudice di merito, così da integrare un rigetto implicito del motivo.
  • Per contestare in cassazione la regolarità della costituzione o dell'intervento di una parte resistente o del suo successore, non basta allegare un vizio formale astratto: occorre dimostrare un concreto interesse processuale, ossia un pregiudizio effettivo derivante dal vizio dedotto.
  • Nel contenzioso tributario relativo a iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato, è legittima la pretesa senza avviso di accertamento quando la verifica è meramente cartolare e si fonda sul riscontro tra dichiarazione del contribuente e dati dell'anagrafe tributaria.
  • Ai fini della decadenza del potere di riscossione, rileva il momento in cui l'ente abbia posto in essere gli atti necessari per la notificazione, non quello della successiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, in coerenza con il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
  • Nel processo tributario, il successore ex lege della parte colpita da evento interruttivo può costituirsi senza che sia necessaria la notificazione dell'atto di costituzione alle altre parti, secondo la disciplina speciale richiamata dal d.lgs. n. 546 del 1992.
  • La contestazione del potere rappresentativo di chi conferisce il mandato difensivo per un ente o soggetto dotato di atti soggetti a pubblicità legale richiede una specifica e tempestiva eccezione; in mancanza, il giudice non è tenuto ad accertarlo d'ufficio.
  • In presenza di documenti che attestino la sottoscrizione digitale del mandato e della procura, la mera affermazione dell'assenza di firme autografe non è sufficiente a fondare la nullità degli atti difensivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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