Cassazione Civile, Ordinanza n. 33336/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing per canoni insoluti e per l’indennità conseguente alla risoluzione di due contratti di leasing aventi a oggetto gru, contratti garantiti da fideiussioni rilasciate da due soggetti in favore della concedente. I fideiussori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione hanno dedotto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 1526 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’applicazione della disciplina della vendita con riserva di proprietà ai leasing traslativi risolti prima della legge n. 124/2017, nonostante il richiamo alle Sezioni Unite n. 2061/2021; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c., qualificando la clausola contrattuale che regolava gli effetti della risoluzione come clausola penale eccessiva da ridurre equitativamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata integrale trascrizione dell’art. 15 delle condizioni generali dei contratti di leasing, e comunque l’assenza di argomenti idonei a superare il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2061/2021; ha inoltre ritenuto il motivo inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. Per il secondo motivo ha escluso contraddizioni nella decisione impugnata e ha osservato che la Corte territoriale aveva coerentemente motivato sul fatto che l’applicazione dell’art. 1526 c.c. non è automatica quando le parti abbiano pattiziamente regolato gli effetti della risoluzione del leasing per inadempimento dell’utilizzatore. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
richiamato quale norma che disciplina l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta in primo grado.
richiamato quale base del ricorso monitorio da cui è scaturito il decreto ingiuntivo.
la Corte ribadisce che la disciplina della vendita con riserva di proprietà non si applica automaticamente al leasing quando le parti abbiano regolato contrattualmente gli effetti della risoluzione; il ricorso non supera il precedente delle Sezioni Unite.
art. 14 del contratto
indicata come clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione dei rapporti e l’indennità richiesta.
art. 15 delle condizioni generali dei contratti di leasing
clausola non integralmente trascritta nel ricorso, con conseguente inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la riduzione equitativa della clausola penale, ma non accolto.
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di far valere la nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI.
art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287
richiamato in relazione alle intese restrittive della concorrenza poste a base della dedotta nullità delle fideiussioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la mancata riproduzione integrale della clausola contrattuale rilevante comporta inammissibilità del motivo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per evidenziare la carenza di specifica esposizione della censura sul punto della clausola penale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
fondamento dell’inammissibilità del motivo quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Legge n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140
richiamata come disciplina del leasing, ma ritenuta non applicabile ai contratti già risolti prima della sua entrata in vigore.
art. 72-quater legge fallimentare
richiamato come indice normativo del diverso trattamento degli effetti della risoluzione del leasing, pur in ambito non coincidente.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 82
richiamata come disciplina della risoluzione del leasing immobiliare abitativo, considerata espressiva di un orientamento legislativo coerente.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, la disciplina dell’art. 1526 c.c. non opera automaticamente ogni volta che il contratto sia risolto per inadempimento dell’utilizzatore: occorre verificare se le parti abbiano già pattiziamente regolato le conseguenze dello scioglimento anticipato.
- Quando la decisione impugnata è conforme a un principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite, il ricorso è inammissibile se non offre argomenti specifici e idonei a superare quel precedente.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che presuppone l’esame di una clausola contrattuale deve trascriverne o almeno riprodurne compiutamente il contenuto rilevante; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La qualificazione di una clausola come penale e la sua eventuale riduzione equitativa non può essere affermata in astratto, ma richiede un esame del concreto assetto negoziale e della motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di nullità parziale di fideiussioni conformi allo schema ABI non è scrutinata nel merito se proposta in modo non specificamente autosufficiente o se comunque non incide sulla ratio decidendi della decisione impugnata.
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