Cassazione Civile, Ordinanza n. 18472/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
Una associazione sportiva ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale una società operante su un fondo limitrofo, allegando che dal terreno dell’ex raffineria provenissero idrocarburi inquinanti penetrati nella propria area in uso, con pregiudizi al terreno, ai manufatti, all’attività sportiva, al numero degli iscritti, al valore della proprietà e alla salute, nonché all’immagine e al prestigio sportivo. Ha chiesto condanna ex art. 844 c.c. all’esecuzione di opere idonee alla bonifica e a impedire la migrazione degli inquinanti, oltre al risarcimento dei danni. Le convenute hanno eccepito il difetto assoluto di giurisdizione sostenendo che la bonifica e il ripristino ambientale sarebbero riservati all’autorità amministrativa ai sensi del d.lgs. 152/2006. Con l’unico motivo del regolamento preventivo hanno quindi dedotto che il giudice ordinario non potrebbe adottare provvedimenti sovrapponibili o interferenti con le determinazioni dell’amministrazione, richiamando anche l’art. 34, comma 2, c.p.a. La Corte ha però dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto senza procura speciale, pur esaminando comunque la questione di giurisdizione per impulso processuale della controparte, e ha affermato che la controversia appartiene al giudice ordinario poiché verte su diritti soggettivi di proprietà, impresa e salute, azionati con domande inibitorie, conformative e risarcitorie tra privati; la previsione di poteri amministrativi in materia ambientale non esclude la giurisdizione ordinaria sulle azioni individuali ex art. 844 c.c. e sulle pretese risarcitorie per danni alla salute o alla proprietà.
La decisione
Il regolamento preventivo di giurisdizione è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale, poiché le procure prodotte erano generali e anteriori all’instaurazione del giudizio di merito, senza collegamento al presente giudizio di legittimità. Nonostante ciò, la Corte ha esaminato nel merito la questione di giurisdizione e ha dichiarato che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile un difetto assoluto di giurisdizione in una causa tra privati diretta a tutelare diritti soggettivi mediante azione inibitoria e risarcitoria. Le spese del regolamento sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
il regolamento preventivo di giurisdizione si propone con ricorso soggetto alle forme degli artt. 364 ss. c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da avvocato munito di procura speciale; la regola è applicata anche al regolamento preventivo di giurisdizione.
la procura speciale deve riferirsi a un determinato giudizio di legittimità; una procura generale e anteriore alla causa non integra il requisito di specialità.
l’azione contro le immissioni intollerabili consente tutela inibitoria/conformativa dei diritti soggettivi di proprietà e salute dinanzi al giudice ordinario.
la giurisdizione si determina in base alla domanda, secondo il petitum sostanziale e la causa petendi.
"in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"
la Corte non ritiene che tale norma escluda la giurisdizione ordinaria quando siano azionati diritti soggettivi tra privati; il possibile intervento amministrativo non comporta arretramento della giurisdizione civile.
d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 309, 310, 313, comma 7
le controversie su provvedimenti amministrativi di precauzione, prevenzione e ripristino ambientale spettano al giudice amministrativo, ma resta ferma la giurisdizione ordinaria per azioni risarcitorie o inibitorie dei privati danneggiati alla salute o alla proprietà.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione richiede una procura speciale effettivamente riferita al singolo giudizio di legittimità; una procura generale, soprattutto se rilasciata prima dell’instaurazione della causa di merito, non soddisfa il requisito di specialità.
- La giurisdizione si determina sulla base della domanda proposta, avendo riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura della posizione soggettiva dedotta e ai fatti allegati.
- Non sussiste difetto assoluto di giurisdizione quando la domanda è diretta alla tutela di diritti soggettivi espressamente riconosciuti dall’ordinamento, anche se la materia è connessa a poteri amministrativi di bonifica o ripristino ambientale.
- La previsione di poteri e procedimenti amministrativi in materia ambientale non esclude la giurisdizione ordinaria sulle azioni individuali risarcitorie o inibitorie promosse dal privato danneggiato alla proprietà o alla salute.
- In tema di immissioni e danno ambientale, la giurisdizione ordinaria permane quando la controversia riguarda la concreta attività materiale del privato e la richiesta di misure per eliminare danni e immissioni intollerabili, mentre la giurisdizione amministrativa riguarda l’impugnazione di provvedimenti amministrativi di settore.
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