Cassazione Civile, Ordinanza n. 00600/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF e IVA relativo all’anno d’imposta 2005, notificato a un soggetto già titolare di un’impresa individuale cessata, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione: a) i redditi derivanti dalla cessione di due porzioni di fabbricato, ritenute cessioni di beni imponibili anche ai fini IVA e ricavi d’impresa ai fini IRPEF; b) la concessione in comodato di un opificio industriale, considerata plusvalenza tassabile. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo vizi di notifica, decadenza del potere accertativo, insussistenza dei presupposti impositivi e altri profili. Dopo una querela di falso sulla relata di notifica, i giudici di merito avevano ritenuto inesistente la notificazione dell’avviso e quindi tardivo l’accertamento. In cassazione l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. 633/1972 e della disciplina sul raddoppio dei termini, sostenendo che la notifica era sì nulla e non inesistente, ma sanata dal raggiungimento dello scopo per effetto dell’impugnazione tempestiva; soprattutto, sosteneva che, poiché i fatti contestati integravano ipotesi per le quali sussisteva obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. (reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000), operasse il raddoppio dei termini di accertamento, sicché la notifica del 7 novembre 2011 era tempestiva rispetto al termine raddoppiato per il periodo d’imposta 2005. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Ha qualificato il vizio della notificazione come nullità e non inesistenza, rilevando che la notifica, sebbene irregolare, era stata eseguita presso l’indirizzo del destinatario e che il vizio era stato sanato dal tempestivo ricorso del contribuente. Ha però soprattutto ritenuto errata la decisione della CTR sulla decadenza, perché nella fattispecie operava il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla disciplina ratione temporis per le violazioni che comportano obbligo di denuncia penale. Poiché per l’anno 2005 il termine ordinario scadeva il 31 dicembre 2010 e quello raddoppiato il 31 dicembre 2014, la notifica del 7 novembre 2011 era tempestiva. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per l’esame dell’eventuale normativa sopravvenuta e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per le annualità e nei presupposti considerati, i termini di decadenza dell’accertamento sono raddoppiati in presenza di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
In materia IVA opera la medesima regola del raddoppio dei termini di accertamento, nella formulazione vigente ratione temporis, quando ricorrono i presupposti penal-tributari.
art. 37, comma 24, D.L. n. 241/1997 conv. in L. n. 248/2006
Ha modificato la disciplina del termine di decadenza per l’accertamento IRPEF introducendo il meccanismo del raddoppio in caso di obbligo di denuncia.
La mancata esecuzione di uno degli adempimenti previsti dalla norma comporta nullità della notificazione, non inesistenza, se l’atto è comunque riconducibile a una notificazione presso il destinatario.
La sussistenza dell’obbligo di denuncia penale costituisce il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’esito del processo penale.
La omessa indicazione di elementi attivi in misura rilevante integra una violazione penalmente rilevante idonea a far sorgere l’obbligo di denuncia.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Nella disciplina applicabile al caso, il termine di accertamento si raddoppia in presenza di violazioni che impongono denuncia penale.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
La previsione speculare per l’IVA conduce al medesimo effetto di raddoppio del termine di decadenza.
È il parametro del vizio di legittimità dedotto dal ricorrente principale per violazione di legge.
Ha giustificato la sospensione del giudizio tributario in pendenza della querela di falso.
Massime di principio
- La notificazione eseguita in modo difforme dal modello legale è nulla, non inesistente, quando l’attività notificatoria conserva gli elementi essenziali idonei a renderla riconoscibile e l’atto è comunque indirizzato al destinatario.
- La nullità della notificazione è sanata quando il destinatario propone tempestiva impugnazione, poiché l’atto ha raggiunto il suo scopo di portare il contenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
- Nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento IRPEF e IVA opera al ricorrere di fatti che integrano l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia, dall’esercizio dell’azione penale e dall’esito del processo penale.
- Il giudice tributario deve verificare in concreto, con valutazione ex post, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia e non può escludere il raddoppio solo perché il procedimento penale non sia sfociato in condanna.
- Le modifiche normative sopravvenute che restringono o eliminano il raddoppio dei termini non si applicano automaticamente agli avvisi già notificati o alle fattispecie coperte dalle norme transitorie di salvaguardia.
- Il raddoppio dei termini non può essere applicato in via automatica a ogni posizione collegata al fatto-reato, ma segue il titolo di responsabilità del soggetto destinatario dell’accertamento.
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