Sentenza del 15/04/2016 n. 7491 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Molise sostenendo che il giudizio di primo grado e la relativa decisione fossero nulli per mancata partecipazione al processo della società e degli altri soci. Secondo l'Ufficio, negli accertamenti relativi al reddito della società e alla conseguente distribuzione di utili extrabilancio ai soci sarebbe stato necessario il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, in applicazione dell'art. 111, comma 2, Cost., dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 14 e 59 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha chiarito che, nelle società di capitali a ristretta base associativa, non sussiste litisconsorzio necessario tra la società, i soci e i rispettivi giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento. La regola del litisconsorzio necessario riguarda invece, in linea generale, le società di persone e i relativi soci, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento e dell'imputazione automatica del reddito. Per le società di capitali esiste soltanto un rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento del reddito societario e quello del socio, eventualmente gestibile mediante sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma; non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché il resistente non si è costituito, mentre le spese anticipate restano a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
Art. 111, comma 2, Costituzione
Richiamato dall'Agenzia delle entrate in relazione alla necessità di un processo svolto nel contraddittorio tra tutti i soggetti interessati. La censura è stata ritenuta infondata.
Esprime il principio del contraddittorio. Nelle società di capitali a ristretta base associativa la trattazione separata dei giudizi della società e dei soci non comporta, di per sé, violazione dell'integrità del contraddittorio.
Artt. 14 e 59 del D.Lgs. n. 546/1992
Le disposizioni sul litisconsorzio e sulla rimessione della causa sono state invocate dall'Ufficio, ma non impongono la partecipazione necessaria della società e di tutti i soci nei distinti giudizi riguardanti una società di capitali.
Prevede la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di una controversia pregiudiziale. Tale istituto è ritenuto applicabile al rapporto tra giudizio sul reddito della società di capitali e giudizio sul reddito imputato al socio.
Art. 40 del D.P.R. n. 600/1973
È richiamato con riferimento all'unitarietà dell'accertamento propria delle società di persone e delle associazioni, non estesa automaticamente alle società di capitali.
Prevede l'imputazione automatica e proporzionale del reddito ai soci delle società di persone, indipendentemente dalla percezione degli utili. Tale meccanismo non opera nello stesso modo per le società di capitali.
Massime di principio
- Nelle società di capitali, anche se a ristretta base associativa, il giudizio sull'accertamento del reddito societario e quello relativo al reddito attribuito al socio sono normalmente autonomi: non è necessario citare in giudizio la società e tutti gli altri soci.
- Il principio del litisconsorzio necessario applicabile alle società di persone non può essere automaticamente esteso alle società di capitali, perché in queste ultime il reddito della società non viene imputato automaticamente ai soci per trasparenza.
- L'accertamento del maggior reddito della società può costituire una questione pregiudiziale rispetto all'accertamento del reddito del socio; il giudice può quindi sospendere il processo relativo al socio in attesa della definizione del giudizio societario, invece di dichiarare nullo il processo per mancata partecipazione di tutti i soggetti.
- La presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa non elimina la necessità di verificare il presupposto societario e non trasforma automaticamente il procedimento in un giudizio a contraddittorio necessario tra società e soci.
- Se viene annullato l'accertamento del maggior reddito della società, tale esito può incidere sul conseguente accertamento emesso nei confronti del socio, ma attraverso il rapporto di pregiudizialità tra i giudizi e non necessariamente mediante un unico processo con tutte le parti.
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