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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 2141 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - TARSU - Agevolazioni ed esenzioni - Giudicati esterni vincolanti - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il testo enuncia il principio applicabile, ma non riporta le parti, gli atti impugnati, gli importi o i motivi specifici del ricorso. La questione riguarda l’esenzione dalla TARSU ai sensi dell’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 e l’onere di provare che determinate aree non concorrono alla superficie imponibile. È inoltre affrontato il valore vincolante dei giudicati esterni intervenuti tra le stesse parti, quando coincidono situazioni di fatto e quadro normativo.

La decisione

Il testo non specifica l’esito processuale concreto, il giudice, il grado, le statuizioni sulle spese né l’eventuale importo in contestazione. Indica che, in presenza della medesima situazione di fatto e del medesimo quadro normativo, le sentenze passate in giudicato tra le stesse parti vincolano nei giudizi successivi. Sul merito TARSU, la denuncia originaria delle aree escluse è idonea a superare la presunzione di imponibilità; l’Amministrazione può disattenderne il contenuto solo sulla base di elementi raccolti tramite controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1. Il conferimento dei rifiuti a terzi per lo smaltimento costituisce ulteriore prova a favore del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 62, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993

    In materia di esenzione dalla TARSU ex art. 62, comma 3, D. Lgs. n. 507 del 1993, la denuncia originaria fornita all'amministrazione comunale dei dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, deve ritenersi idonea a superare la presunzione legale ex art. 62, comma 1, D. Lgs. n. 507 del 1993.

    La denuncia originaria, se indica esistenza e delimitazione delle aree escluse, è sufficiente a superare la presunzione legale che le superfici siano imponibili. Il suo contenuto non è però prova assoluta e può essere contestato dall’Amministrazione con elementi acquisiti mediante i controlli previsti dalla legge.

  • Art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993

    I contenuti di detta dichiarazione - che non ha valore probatorio assoluto - possono essere disattesi dall'Amministrazione soltanto sulla base di elementi acquisiti a mezzo attività di controllo effettuata ai sensi dell'art. 71, comma 1, D. Lgs. n. 507 del 1993.

    L’Amministrazione non può ignorare la dichiarazione del contribuente sulla base di una contestazione generica: deve fondare la diversa ricostruzione su elementi raccolti mediante l’attività di controllo prevista dall’art. 71, comma 1.

Massime di principio

  • Un giudicato formatosi tra le stesse parti può vincolare nei giudizi successivi quando vi siano identità della situazione fattuale e del quadro normativo rilevante; il principio non implica che qualsiasi precedente tra le parti sia automaticamente decisivo.
  • Per ottenere l’esclusione dalla superficie imponibile TARSU, il contribuente può assolvere l’onere iniziale indicando nella denuncia originaria l’esistenza e la delimitazione delle aree interessate.
  • La dichiarazione del contribuente non è incontestabile, ma l’Amministrazione deve superarla con elementi concreti acquisiti tramite l’attività di controllo prevista dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993.
  • La prova del conferimento dei rifiuti a soggetti terzi per lo smaltimento rafforza la posizione del contribuente rispetto alla richiesta di esclusione delle aree dalla superficie imponibile.
  • Il testo fornito non consente di ricostruire l’esito formale del giudizio; la qualificazione del vincitore come ricorrente e del contribuente come privato vincente è quindi desunta dai principi favorevoli al contribuente riassunti nel testo.

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