Sentenza del 15/04/2016 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Agevolazioni ed esenzioni - Cessioni effettuate da banche e intermediari finanziari - Tassazione in misura fissa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale delle cessioni di immobili effettuate da banche o intermediari finanziari autorizzati in occasione dell’esercizio dell’opzione di acquisto da parte del conduttore in un contratto di leasing immobiliare. La questione è se le imposte di registro, ipotecarie e catastali siano dovute in misura fissa anche per trasferimenti anteriori all’entrata in vigore della legge n. 220/2010.
La decisione
Il principio riportato è che la tassazione dei singoli trasferimenti è stata sancita normativamente dall’art. 1, comma 15, della legge n. 220/2010: da tale entrata in vigore, per le cessioni descritte le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. Il testo fornito non indica il giudice, l’esito processuale concreto, le parti, le date della controversia né le statuizioni sulle spese; non è quindi possibile precisare quale motivo sia stato accolto o rigettato.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 15
Solo con la legge n. 220/2010, art. 1, comma 15, il legislatore ha sancito normativamente il principio della tassazione dei singoli trasferimenti disponendo che alle cessioni effettuare da banche, intermediari finanziari autorizzati, nel caso di opzione di acquisto di immobile concesso in locazione finanziaria le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa ma solo dall'entrata in vigore dalla legge n. 220/2010.
La misura fissa per le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applica alle cessioni indicate solo a partire dall’entrata in vigore della legge n. 220/2010; il testo non estende tale disciplina ai trasferimenti anteriori.
Massime di principio
- Per cessioni di immobili effettuate da banche o intermediari finanziari autorizzati a seguito dell’opzione di acquisto in un leasing immobiliare, la misura fissa prevista dalla legge n. 220/2010 opera solo dalla sua entrata in vigore.
- Non si può ricavare dal principio riportato un’applicazione retroattiva della tassazione in misura fissa: per trasferimenti anteriori occorre verificare la disciplina vigente al momento del singolo trasferimento.
Testo integrale
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