Sentenza del 15/04/2016 n. 238 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Serve lo scopo di lucro per escludere la Onlus dalle agevolazioni fiscali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ancona n. 178/2/2010, che aveva accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2005, con irrogazione delle sanzioni. Sosteneva che l’associazione non avesse tenuto e conservato regolarmente il rendiconto annuale richiesto per le agevolazioni ONLUS e che le convenzioni con i Comuni di Ancona e Tolentino prevedessero corrispettivi fissi per trasporti, telesoccorso e telecontrollo, non meri rimborsi analitici: tali somme, anche se superiori ai costi direttamente imputabili, sarebbero state ricavi d’impresa. Contestava inoltre la motivazione della sentenza e invocava la violazione del principio di non contestazione. La contribuente eccepiva l’inammissibilità dell’appello e sosteneva di avere prodotto i rendiconti e documentazione delle entrate e delle spese; negava inoltre che i corrispettivi dimostrassero finalità lucrative. In udienza l’Ufficio eccepiva anche l’inammissibilità della questione sulla mancata cancellazione dal registro ONLUS e chiedeva di acquisire la relativa certificazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato l’annullamento dell’accertamento, pur con motivazione diversa da quella del primo giudice. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità relativa alla mancata cancellazione dal registro ONLUS: si trattava di un’eccezione nelle controdeduzioni, non di un nuovo motivo d’appello. Non ha acquisito d’ufficio la certificazione richiesta dall’Ufficio, perché il potere istruttorio del giudice non serve a supplire alle carenze probatorie di una parte e non risultava dimostrata l’impossibilità di produrre prima il documento; la cancellazione asserita dal 2004, inoltre, non era documentata. Ha ritenuto infondata anche la censura sul principio di non contestazione, rilevando che la contribuente aveva prodotto documenti e che l’Ufficio non li aveva contestati tempestivamente. Nel merito, pur rilevando la tardiva tenuta del rendiconto, ha osservato che non risultava adottato un provvedimento formale di cancellazione dal registro ONLUS; inoltre, il prezzo fisso convenuto per i servizi, anche eccedente i costi diretti, non provava da solo un’attività lucrativa. Non era dimostrata la distribuzione degli utili né il loro impiego in attività estranee a quelle istituzionali o connesse, e la documentazione prodotta riscontrava le prestazioni, le entrate e le spese. Ha quindi giudicato illegittima la qualificazione dell’associazione come produttrice di reddito d’impresa e l’avviso relativo al 2005. Spese integralmente compensate, anche per la mancata tempestiva redazione del rendiconto e l’insufficiente motivazione della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
Art. 57 del d.lgs. 546/1992
Il divieto di introdurre nuovi motivi in appello non si applica a una mera eccezione contenuta nelle controdeduzioni, se non costituisce un motivo nuovo d’appello.
Art. 7 del d.lgs. 546/1992
E' noto, infatti, che l'ari. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (non modificato dal Dlgvo 24.9.2015 n.156), attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere, per essere i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi.
L’acquisizione d’ufficio è integrativa e subordinata a un’incertezza obiettiva e all’impossibilità della parte di procurarsi la prova; non può compensare l’inerzia o la carenza probatoria della parte stessa.
Art. 58 del d.lgs. 546/1992
Inoltre, ai sensi dell'art. 58 del Dlgvo 546/1992, non modificato dal Dlgvo 24.9.2015 n.156, "Il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile".
In appello le nuove prove sono ammesse solo se necessarie alla decisione oppure se la parte dimostra che non ha potuto produrle prima per una causa non imputabile.
Art. 115 c.p.c.
La Commissione ha ritenuto infondata la censura dell’Ufficio: i fatti risultanti dalla documentazione prodotta e non contestata potevano considerarsi provati. La decisione valorizza la mancata contestazione dei riscontri documentali nel processo.
Art. 10 del d.lgs. 460/1997
La disciplina ONLUS richiede finalità sociali e vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili, imponendo che gli avanzi siano destinati alle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse. La percezione di corrispettivi non dimostra da sola il venir meno della finalità solidaristica o il perseguimento di lucro.
Art. 5 del D.M. 18 luglio 2003
Il provvedimento richiama la regola secondo cui la mancanza di un requisito formale previsto per le ONLUS può determinare la decadenza dalle agevolazioni. Nel caso concreto, tuttavia, la Commissione ha ritenuto decisiva l’assenza di un formale provvedimento di cancellazione e ha comunque escluso che i corrispettivi provassero, da soli, un fine lucrativo.
Articoli 20 e 20-bis del d.P.R. 600/1973
Sono richiamati per l’obbligo di redigere il rendiconto annuale e per i relativi requisiti di tenuta. La Commissione ha rilevato la tardiva redazione, ma, in assenza di formale cancellazione dal registro ONLUS e considerata la documentazione sostanziale prodotta, non ha ritenuto legittimo l’accertamento fondato sulla decadenza dai benefici.
Art. 73 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La Commissione ha giudicato erronea la qualificazione della ONLUS come soggetto produttore di reddito d’impresa ai sensi di questa disposizione, poiché i corrispettivi convenzionali non provavano da soli un’attività lucrativa e non risultava la distribuzione degli utili o il loro impiego per finalità estranee.
Massime di principio
- Il pagamento di un corrispettivo, anche prefissato e superiore ai costi direttamente imputabili, non basta da solo a dimostrare che un ente non lucrativo persegua un fine di lucro o svolga attività commerciale incompatibile con le agevolazioni.
- Per negare il trattamento agevolato sulla base di una finalità lucrativa occorrono elementi che dimostrino, oltre all’esistenza di entrate, la distribuzione degli utili o il loro reimpiego in attività non istituzionali né connesse.
- La mancata o tardiva tenuta del rendiconto può costituire una violazione rilevante, ma l’esito fiscale va valutato alla luce della disciplina applicabile, degli atti formali adottati e delle prove complessive; in questo caso non risultava una formale cancellazione dal registro ONLUS.
- Nel processo tributario il giudice può acquisire prove d’ufficio solo in via integrativa e in presenza dei presupposti previsti: non può supplire alla mancata produzione di un documento che la parte avrebbe potuto procurarsi e produrre.
- In appello, una mera eccezione svolta nelle controdeduzioni non equivale necessariamente a un nuovo motivo d’impugnazione; le nuove prove, invece, sono soggette ai limiti dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992.
- È importante contestare tempestivamente i documenti e i fatti avversari: i riscontri documentali non contestati possono essere valorizzati dal giudice nel decidere la controversia.
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