Sentenza del 15/04/2016 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Operazioni ritenute oggettivamente inesistenti - Onere della prova - Perizia tecnica proposta dal contribuente - Valenza probatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un controllo fiscale, l’Agenzia contestò che la ricerca scientifica commissionata dalla società all’Università di Perugia fosse stata effettivamente svolta, qualificando come oggettivamente inesistenti le operazioni documentate dalle fatture. Con avviso di accertamento notificato il 19 dicembre 2012 recuperò, per il 2007, costi dedotti per 188.000 euro e IVA detratta per 37.600 euro; con separato atto, notificato lo stesso giorno, recuperò inoltre 150.000 euro di crediti d’imposta compensati nel 2007, nell’ambito di agevolazioni complessive dichiarate pari a 315.000 euro. La società aveva eccepito in primo grado un difetto di motivazione e sostenuto l’effettività della ricerca, producendo una perizia tecnica di parte. La CTP di Perugia, riuniti i ricorsi, respinse l’eccezione preliminare e accolse le contestazioni della società. L’Agenzia appellò, deducendo l’erroneità della decisione e della sua motivazione e insistendo su indizi quali carenze e difformità degli elaborati, mancata documentazione degli avanzamenti, costi ritenuti irrisori, incertezze su persone e luoghi, ritardi nell’avvio e coinvolgimento di società terze; richiamò anche la revoca ministeriale del contributo. La società chiese la conferma della sentenza e richiamò la perizia e l’archiviazione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, con decisione dell’8 aprile 2015, respinse l’appello e confermò l’accoglimento dei ricorsi della società. Ritenne provata l’effettività della ricerca attraverso una perizia fondata su documenti, colloqui, verifiche e dati tecnici, che ricostruiva le persone coinvolte, le attività svolte e i risultati concreti per l’organizzazione produttiva aziendale. I rilievi dell’Agenzia furono giudicati in parte smentiti o giustificati e comunque non accompagnati da una confutazione tecnica specifica della perizia: le modalità formali della ricerca, le difformità non sostanziali degli elaborati e l’assenza di rendicontazioni formalmente prescritte non dimostravano che l’attività fosse fittizia. La revoca ministeriale non fu ritenuta decisiva perché basata sulle risultanze della verifica fiscale e sospesa dal TAR; l’archiviazione penale fu considerata un elemento valutabile, pur senza vincolare il giudice tributario. Restarono quindi ferme le statuizioni di primo grado contro il recupero dei costi, dell’IVA e dei crediti d’imposta contestati. Spese di entrambi i gradi integralmente compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
Articoli 2727 e 2697 del codice civile
E' circostanza pacifica e incontestata che l'onere della prova sulla non fittizietà- e quindi sulla reale esistenza della ricerca effettuata - incomba in caso di oggettiva/soggettiva inesistenza dell'operazione (cfr. artt. 2727 e 2697 cod. civ.) sulla società appellata-ricorrente in primo grado, essendosi l'amministrazione fondata su un complesso di rilievi costituente una serie di presunzioni gravi precise e concordanti.
Quando l’Amministrazione fonda la contestazione di inesistenza su presunzioni gravi, precise e concordanti, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell’effettività dell’operazione. Nel caso concreto la società assolse tale onere con elementi documentali e tecnici ritenuti attendibili.
Articoli 408 e seguenti del codice di procedura penale
Non ignora, da ultimo, questa Commissione, con riferimento all'avvenuta archiviazione da parte del giudice penale del procedimento a carico del legale rappresentante della XXXXX per tutti i reati riferibili all'indebito ottenimento di contributi ministeriali, che il decreto di impromuovibilità dell'azione penale (art. 408 e segg. cod. proc. pen.) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente valutato dal giudice tributario, proprio per la mancanza di un processo (giurisprudenza costante, da ultimo Cass. 8999/2014).
L’archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non impedisce una diversa valutazione dello stesso fatto. Può tuttavia essere considerata, insieme agli altri elementi acquisiti, nel ragionamento probatorio.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, se l’Amministrazione presenta presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve dimostrare con elementi concreti che le operazioni siano state realmente eseguite.
- Una perizia tecnica di parte può contribuire in modo decisivo alla prova, se è basata su documenti, verifiche e dati tecnici verificabili; il giudice deve valutarne contenuto e riscontri, non respingerla soltanto perché proviene dalla parte.
- Per contrastare una perizia tecnica circostanziata non basta ripetere dubbi o affermazioni generiche: l’Amministrazione deve confrontarsi con le risultanze e proporre contestazioni tecniche specifiche e supportate.
- Irregolarità formali, documentazione incompleta o difformità non sostanziali non dimostrano automaticamente che un’attività non sia mai stata svolta, soprattutto se la legge applicabile non impone quella specifica documentazione.
- La revoca di un’agevolazione da parte di un’altra amministrazione non è necessariamente decisiva nel giudizio tributario: vanno esaminati i presupposti, l’autonomia della valutazione e gli elementi sui quali la revoca si fonda.
- Un provvedimento di archiviazione penale non determina automaticamente l’esito del giudizio tributario, ma può essere considerato come elemento del quadro probatorio, senza attribuirgli efficacia vincolante.
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