Sentenza del 15/04/2016 n. 528 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Rettifica art. 38 c. 4 d.P.R.600/73, l'autocertificazione del Contribuente non ha valore probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli accertamenti sintetici del reddito per gli anni d’imposta 2007 e 2008 e le conseguenti sanzioni di 21.322 euro e 20.882 euro. La contribuente contestava la ricostruzione della propria capacità contributiva: sosteneva che l’abitazione, di cui possedeva due terzi, non fosse interamente a suo carico; che le autovetture intestate alla società fossero nella disponibilità e a spese di quest’ultima; che le quote societarie fossero state cedute senza pagamento; e che il loculo considerato per il 2007 fosse stato acquistato dalla madre. Per l’annualità 2007 eccepiva inoltre la tardività dell’accertamento, notificato il 17 luglio 2012. L’Agenzia appellava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria n. 97/2/13 del 9 luglio 2013, che aveva accolto i ricorsi ritenendo decisiva la comproprietà dell’abitazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con decisione dell’8 marzo 2016, ha accolto l’appello dell’Agenzia, riformato la sentenza di primo grado e respinto entrambi i ricorsi della contribuente. Ha ritenuto legittimo l’accertamento sintetico fondato sull’abitazione, posseduta dalla contribuente per due terzi, sulle autovetture intestate alla società ma nella sua disponibilità, sulle quote societarie acquistate per 2.400 euro ciascuna e sul loculo. La contribuente non ha fornito prova contraria idonea: le dichiarazioni sostitutive prodotte per abitazione, quote e loculo non hanno efficacia probatoria nel giudizio tributario; per le autovetture mancava la prova che i relativi costi fossero stati sostenuti dalla società. L’eccezione relativa alla tempestività dell’avviso per il 2007 è stata respinta: la notifica del 17 luglio 2012 è stata ritenuta tempestiva ai sensi dell’art. 43, primo comma, d.P.R. 600/1973. Le spese del grado d’appello sono state compensate; la sentenza non indica una diversa statuizione sulle spese di primo grado.
Norme richiamate
Art. 38, commi quarto e seguenti, d.P.R. 600/1973
E la rettifica in tal modo effettuata introduce una presunzione legale relativa in favore dell'erario che pone in capo al contribuente l'onere della prova contraria.
Nell’accertamento sintetico basato su elementi indicativi di ricchezza, opera una presunzione legale relativa a favore dell’Amministrazione; spetta quindi al contribuente dimostrare l’infondatezza della ricostruzione.
Art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992
l'autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, in cui trova ostacolo insuperabile nella previsione del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, giacchè la sua ammissione finirebbe per introdurre in tale processo - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo
La dichiarazione sostitutiva di certificazione non costituisce prova idonea nel giudizio tributario: ammetterla come prova significherebbe aggirare i limiti probatori previsti per il processo.
Art. 43, primo comma, d.P.R. 600/1973
Infine, pare d'uopo altresì precisare che la notificazione dell'avviso di accertamento n. T7L013700413/2012, riferito all'anno 2007, è avvenuta tempestivamente il 17 luglio 2012, nel rispetto, considerata l'incontestata regolarità della presentazione della dichiarazione reddituale, del disposto del primo comma dell'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 ("Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza; entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione').
Per la dichiarazione presentata regolarmente, il termine applicato dalla decisione è quello del quinto anno successivo a quello di presentazione; la notifica del 17 luglio 2012 dell’avviso relativo al 2007 è stata pertanto considerata tempestiva.
Artt. 61 e 35 d.lgs. 546/1992 e artt. 276 e 279 c.p.c.
Sono richiamati nel dispositivo quali disposizioni processuali per la decisione dell’appello e la pronuncia.
Massime di principio
- Negli accertamenti sintetici fondati su indicatori di capacità contributiva, una volta operante la presunzione legale relativa, il contribuente deve fornire una prova concreta e idonea a contrastare gli elementi utilizzati dall’Amministrazione.
- La comproprietà di un bene non esclude automaticamente che la quota di spesa attribuibile al contribuente sia utilizzabile nell’accertamento: occorre dimostrare chi abbia effettivamente sostenuto i costi rilevanti.
- La disponibilità di veicoli intestati a una società può essere considerata nell’accertamento personale; per contestare l’attribuzione delle spese occorre provare che siano state effettivamente sostenute dalla società.
- Le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, da sole, non hanno efficacia probatoria nel giudizio tributario secondo l’orientamento applicato dalla sentenza; è necessario produrre elementi probatori ammessi e idonei.
- Per contestare un incremento patrimoniale occorre documentare concretamente la provenienza delle risorse o l’assenza di un esborso del contribuente; una semplice dichiarazione sostitutiva non basta.
- La tempestività degli avvisi va verificata applicando il termine di decadenza previsto dalla versione della norma vigente per l’annualità e la dichiarazione interessate; in questo caso, per la dichiarazione regolarmente presentata, la CTR ha applicato il termine del quinto anno successivo.
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