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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 2139 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Onere probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 5 della legge n. 168 del 1982 per i trasferimenti di immobili compresi nei piani di recupero di cui all’art. 27 della legge n. 457 del 1978. La questione è se l’agevolazione possa applicarsi anche alla cessione di aree non edificate e su quale parte gravi l’onere di provare i requisiti per beneficiarne.

La decisione

Il testo fornito riporta il principio di diritto, ma non gli estremi della controversia né il dispositivo: non è quindi possibile indicare l’esito concreto del ricorso, le statuizioni sulle spese o identificare ricorrente e resistente. In base al principio enunciato, l’onere di dimostrare i requisiti soggettivo e oggettivo dell’agevolazione grava sul contribuente che la invoca. L’agevolazione può riguardare anche aree non edificate, se comprese in una zona degradata interessata da un piano di recupero.

Norme richiamate

  • Art. 5 della legge n. 168 del 1982

    Trattandosi di recupero del patrimonio non soltanto edilizio ma anche urbanistico, possono fruire della norma agevolativa di cui all'art. 5 L. 168 del 1982 le cessioni non solo delle costruzioni già realizzate ma anche di aree non edificate, purché comprese all'interno di una zona degradata, interessata da un piano di recupero.

    L’agevolazione fiscale per i trasferimenti compresi nei piani di recupero può applicarsi anche alla cessione di aree non edificate, purché ricorrano i requisiti previsti e l’area sia situata in una zona degradata interessata dal piano. Spetta al contribuente che invoca il beneficio provare tali requisiti.

  • Art. 27 della legge n. 457 del 1978

    La disposizione individua i piani di recupero cui si riferisce l’agevolazione. Nel principio riportato, la rilevanza del piano comprende il recupero urbanistico di una zona degradata e non soltanto il recupero di edifici già realizzati.

Massime di principio

  • Chi chiede un’esenzione o un’agevolazione fiscale deve provare i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge; la sola invocazione del beneficio non è sufficiente.
  • Per l’agevolazione relativa ai piani di recupero, la cessione di un’area non edificata non è esclusa per il solo fatto che non vi sia una costruzione: occorre però che l’area ricada in una zona degradata interessata dal piano di recupero.
  • Il testo fornito non consente di stabilire chi abbia vinto la specifica controversia né quale sia stato il dispositivo; la qualificazione del vincitore non è determinabile sulla base delle informazioni disponibili.

Testo integrale

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