Cassazione Civile, Ordinanza n. 27628/2021 del 11/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione societaria articolata: costituzione di una società unipersonale, aumento di capitale con sovrapprezzo, conferimento da parte della società contribuente di un ramo d’azienda relativo all’esercizio di captazione, imbottigliamento e commercializzazione di acqua minerale, e successiva cessione dell’intera partecipazione nella società conferitaria a un terzo. L’Agenzia delle Entrate ha riqualificato l’insieme delle operazioni come cessione unitaria di ramo d’azienda ai fini dell’imposta di registro, notificando un avviso di liquidazione con recupero dell’imposta proporzionale del 3% invece dell’imposta in misura fissa. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell’avviso per violazione delle garanzie dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973; violazione del contraddittorio processuale e del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; violazione degli artt. 20 e 21 d.P.R. 131/1986 perché, secondo la ricorrente, nella qualificazione dell’atto non potevano considerarsi atti collegati o elementi extratestuali, ma solo l’atto presentato alla registrazione e i suoi effetti giuridici; violazione dell’art. 176 d.P.R. 917/1986 in relazione all’art. 12 preleggi; nullità per extrapetizione sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha poi deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l’avviso di liquidazione. La decisione si fonda sull’intervenuta evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’art. 20 d.P.R. 131/1986: la qualificazione ai fini dell’imposta di registro deve avvenire sulla base del solo atto presentato alla registrazione e degli elementi da esso desumibili, senza considerare collegamenti negoziali, elementi extratestuali o la sostanza economica complessiva dell’operazione come se si trattasse di una cessione unitaria d’azienda. La Corte ha compensato le spese dell’intero giudizio per il sopravvenire delle modifiche normative e del mutato orientamento interpretativo.
Norme richiamate
"L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; nuova formulazione: "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
La norma, come riformulata e interpretata autenticamente dal legislatore, consente la qualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro solo sulla base del contenuto dell’atto presentato alla registrazione e degli elementi in esso desumibili, escludendo il rilievo di atti collegati ed elementi extratestuali nella ricostruzione dell’operazione.
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre che la qualificazione fiscale deve riguardare l’atto singolarmente considerato; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su questa norma.
Richiamato nel primo motivo come garanzia procedimentale antielusiva asseritamente violata; la Corte non lo esamina, perché decide la causa sul terzo motivo.
Richiamato nel secondo motivo come norma sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non si pronuncia su tale profilo perché assorbito.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la legittimità fiscale, sul piano reddituale, della cessione d’azienda mediante cessione di partecipazioni sociali; la Corte non ne fa applicazione decisiva.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 20 Cost.
Implicitamente non pertinente; nel testo il richiamo è agli artt. 3 e 53 Cost. nelle questioni di legittimità costituzionale sull’art. 20.
art. 3 Cost.
Richiamato nei dubbi di costituzionalità sulla disciplina dell’art. 20; la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le censure.
art. 53 Cost.
Richiamato nei dubbi di costituzionalità sull’art. 20; la Corte costituzionale ha escluso la violazione del principio di capacità contributiva.
art. 81 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sull’interpretazione autentica del 2018; le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate dalla Corte costituzionale.
art. 97 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale; il testo riferisce che la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili o infondate le relative censure.
art. 101 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte costituzionale ha respinto le censure.
art. 102 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte costituzionale ha respinto le censure.
art. 108 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte costituzionale ha respinto le censure.
art. 6 CEDU
Richiamato nei dubbi sulla retroattività della norma interpretativa autentica; la Corte costituzionale ha escluso che la disciplina violi i principi convenzionali richiamati.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, dopo la riforma dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 e la sua interpretazione autentica, la qualificazione dell’atto deve essere compiuta avendo riguardo esclusivamente al contenuto dell’atto presentato alla registrazione e agli elementi desumibili da esso, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati, salvo espressa previsione di legge.
- Non è consentito riqualificare una sequenza di operazioni societarie come cessione unitaria di azienda facendo leva sulla sostanza economica complessiva dell’operazione, se tale ricostruzione richiede di superare i limiti testuali dell’atto registrato imposti dalla disciplina vigente.
- La modifica dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 opera come norma di sistema e, in quanto interpretazione autentica, si applica anche agli atti anteriori al 1° gennaio 2018, salvo rapporti esauriti o coperti da giudicato.
- Nel giudizio di cassazione è consentito decidere la causa sulla base del motivo più pronto e assorbente, secondo il criterio della ragione più liquida, anche quando esso sia logicamente subordinato rispetto ad altre questioni pregiudiziali.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione della sentenza impugnata può essere seguita dalla decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
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