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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27366/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Il fallimento di una società che aveva eseguito lavori in appalto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 96.702,00 nei confronti della committente. In opposizione, il Tribunale aveva revocato il decreto ritenendo che il credito fosse stato ceduto a una società di factoring e che, quindi, il fallimento fosse privo di legittimazione attiva; in via gradata aveva inoltre ritenuto non esigibile il credito per mancata esibizione del DURC. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione del contratto di factoring e dell’onere della prova, sostenendo che la clausola contrattuale prevedesse il riacquisto automatico del credito dopo 60 giorni in mancanza di composizione amichevole della contestazione del debitore e che fosse impossibile provare la restituzione dei corrispettivi mai ricevuti; 2) violazione dei doveri di correttezza e delle norme in materia di appalto e regolarità contributiva, censurando l’affermazione di infondatezza della pretesa per mancata produzione del DURC; 3) violazione delle stesse norme, sostenendo che gli obblighi attestati dal DURC non sarebbero più esigibili per decadenza biennale dei relativi diritti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice di merito non aveva escluso in astratto l’effetto di inefficacia/rientro del credito, ma aveva interpretato la clausola nel senso che tale effetto non fosse automatico e richiedesse una comunicazione espressa della cessionaria di non ritenere più efficace la cessione; ha inoltre considerato corretta la valutazione della lettera del 5 novembre 2012 come mero invito ad attivarsi e il rilievo sulla mancata prova della restituzione delle somme. Ha poi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, poiché investivano una ratio decidendi soltanto subordinata (mancata esibizione del DURC), mentre la decisione era già sorretta dalla ratio principale, cioè la perdurante titolarità del credito in capo al cessionario e la conseguente carenza di legittimazione attiva del fallimento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18.2 contratto di factoring

    "la garanzia del factor si intenderà sospesa ... il fornitore ... riacquisterà i crediti in questione"

    La clausola è stata letta nel senso che il riacquisto/inefficacia della cessione non opera automaticamente, ma richiede una comunicazione espressa della parte interessata e, comunque, la prova della restituzione degli eventuali corrispettivi ricevuti.

  • artt. 1362, 1363 c.c.

    Richiamati come criteri ermeneutici del contratto; la Corte ha ritenuto che la lettura offerta dal giudice di merito non li avesse violati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla distribuzione dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito aveva tratto il convincimento anche dalla mancata prova di elementi rilevanti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicato quale vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma i motivi sono stati dichiarati assorbiti.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla buona fede nell’esecuzione del contratto, ma i motivi sono stati dichiarati assorbiti.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi all’inadempimento, ma i motivi sono stati dichiarati assorbiti.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi all’eccezione di inadempimento, ma i motivi sono stati dichiarati assorbiti.

  • d.m. 24 ottobre 2007, art. 5, comma 2, lett. b)

    Richiamato come disciplina sulla regolarità contributiva/DURC, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 51 l. fall.

    Richiamato nei motivi sul DURC e sulla pretesa creditoria, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 52 l. fall.

    Richiamato nei motivi sul DURC e sulla pretesa creditoria, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato nei motivi per sostenere la decadenza degli obblighi collegati al DURC; la censura è stata assorbita.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel riepilogo processuale per l’inammissibilità dell’appello, senza incidenza sulla decisione della Cassazione.

Massime di principio

  • In tema di cessione del credito in operazioni di factoring, la retrocessione o inefficacia della cessione non può essere presunta in base a una mera comunicazione interlocutoria del cessionario, quando dal contratto emerga la necessità di una manifestazione espressa di volontà diretta a far venir meno gli effetti della cessione.
  • Quando una clausola contrattuale subordina il riacquisto del credito alla restituzione di eventuali corrispettivi anticipati, la mancata prova di tale restituzione può legittimamente essere valorizzata dal giudice come elemento ostativo alla ritenuta retrocessione del credito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che censura rationes decidendi solo subordinate o gradata non è decisivo se la sentenza è sorretta da una ratio principale autonoma e sufficiente a reggere il decisum.
  • Le censure sulla violazione dei criteri ermeneutici contrattuali non sono fondate quando la sentenza di merito abbia dato una lettura coerente del testo negoziale e non abbia negato l’esistenza della clausola invocata, ma solo escluso che essa produca effetti automatici non chiaramente previsti.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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