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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40803/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il motivo unico dedotto era violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa contestava in particolare che: 1) l'indagato sarebbe responsabile di un unico episodio di cessione di cocaina (marzo 2022) verso Stefano Sciuto; 2) il quantitativo sarebbe di circa 20 grammi; 3) non sussisterebbero precedenti contatti con gli acquirenti; 4) mancherebbe l'attualità del pericolo dato che i fatti risalgono nel tempo e non risultano ulteriori condotte della stessa specie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il sindacato di merito diverso da una verifica di illegittimità formale o di manifesta illogicità della motivazione, richiamando la limitata portata del controllo di legittimità sulle decisioni del riesame. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame sulla persistenza delle esigenze cautelari, valorizzando: dichiarazioni di collaborazione di Stefano Sciuto che indicavano legami dell'indagato con il gruppo e con il clan Laudani; intercettazioni concordanti; il ruolo dell'indagato nel rifornire il sodalizio durante una carenza di stupefacente; la gravità e professionalità dell'attività e la recidiva specifica infraquinquennale dell'indagato. Per questi motivi la custodia cautelare è stata ritenuta adeguata e proporzionata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposto l'invio di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Utilizzata per inquadrare i fatti come più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (concorso di azioni nel tempo).

  • art. 73, comma 1, DPR 309/1990

    Norma che determina l'illecito relativo alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; è il capo di accusa sostanziale contestato all'indagato.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata per l'adozione del provvedimento da parte del Tribunale del riesame (rimessione al riesame avverso misure emesse dal GIP).

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Fondamento formale del vizio dedotto in cassazione: consente il gravame per violazione di legge; la Corte ne ha illustrato i limiti, precisando che non è consentito un nuovo apprezzamento libero delle prove già valutate dal giudice di merito.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Disciplina il requisito dell'attualità del pericolo (rischio di reiterazione): la Corte chiarisce che va inteso come valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, non come necessità di dimostrare l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede gli adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in relazione a decisioni giudiziarie che incidono sulla situazione detentiva; la Corte ordina l'invio della sentenza per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato: è ammissibile solo per vizi di legge o per manifesta illogicità della motivazione (di evidente gravità), non per una semplice diversa valutazione delle stesse circostanze.
  • L'attualità del pericolo (art. 274, lett. c) c.p.p.) non richiede la dimostrazione dell'imminenza di una specifica occasione di reato, bensì una valutazione prognostica sulla probabilità di recidiva tenendo conto di modalità di azione, personalità e contesto socio-ambientale.
  • Piccoli quantitativi di stupefacente o il riferimento a un singolo episodio non escludono la misura cautelare se sussistono elementi indiziari più ampi (legami con organizzazioni criminali, ruolo nel mercato, modalità operative, dichiarazioni di collaboratori, recidiva).
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni, se ritenute coerenti e corroborate, possono legittimare la valutazione di grave pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari più afflittive.
  • La recidiva specifica infraquinquennale incide negativamente sulla valutazione della personalità e sull'idoneità di misure meno afflittive a prevenire la reiterazione.
  • Per impugnare con successo una custodia cautelare è strategico dimostrare specifiche incongruenze macroscopiche nella motivazione del giudice di merito o la violazione di norme processuali, non solo proporre una diversa lettura delle prove.
  • Quando i fatti sono distanti nel tempo, il difensore deve offrire elementi concreti che escludano la persistenza della situazione di fatto che ha agevolato il reato (es. cambiamento del contesto, affievolimento dei legami, misure alternative concrete e sorvegliabilità).

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