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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40783/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo dei familiari (Guarino e La Vardera) avverso il decreto di archiviazione del GIP (procedimento per lesioni gravi a seguito di sinistro stradale, indagata Minio Laura). Il nodo centrale era la tempestività del reclamo: il ricorrente sosteneva che la conoscenza effettiva del decreto fosse avvenuta il 20 settembre 2024 (data di effettivo accesso alle copie), mentre il Tribunale aveva ritenuto che già l'istanza di accesso dell'11 luglio 2024 dimostrasse la conoscenza e che il termine quinidicennale fosse già decorrso. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 410‑bis c.p.p. e errore di percezione, richiamando anche giurisprudenza CEDU sul diritto di accesso effettivo agli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di rimedio: l'art. 410‑bis c.p.p., nella sua formulazione vigente, rende l'ordinanza del giudice del reclamo non impugnabile in Cassazione salvo i casi di abnormità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'eventuale errore di valutazione sulla tempestività del reclamo configura una violazione di legge rimediabile con la richiesta di revoca al medesimo giudice che ha emesso l'ordinanza, e non con il ricorso per Cassazione. La Corte ha altresì precisato che il diritto al contraddittorio in sede di reclamo è essenzialmente cartolare e che la revoca è lo strumento ordinamentale per correggere errori di percezione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 410‑bis cod. proc. pen.

    Disciplina il reclamo contro l'archiviazione e prevede che l'ordinanza che decide il reclamo sia non impugnabile; la Corte interpreta questa non impugnabilità come ostativa al ricorso per cassazione salvo casi di abnormità.

  • art. 409 cod. proc. pen. (comma 6) - richiamato per storicità

    La modifica normativa (legge n. 103/2017) ha eliminato la precedente previsione; la Corte lo cita per spiegare il quadro sistematico delle modifiche.

  • art. 591 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Norma richiamata per affermare l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti espressamente non impugnabili.

  • art. 111 comma 7 Cost.

    Richiamato per chiarire che la garanzia costituzionale del ricorso per Cassazione riguarda solo provvedimenti in materia di libertà personale, dunque non si estende all'ordinanza di cui all'art. 410‑bis.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare la natura revocabile dei provvedimenti di archiviazione e la precarietà del loro valore decisorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per giustificare la condanna alle spese processuali a seguito di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Citata nella discussione sulla compatibilità della non impugnabilità con il diritto di difesa; la Corte considera non violato l'art. 24 alla luce dei rimedi ordinamentali (revoca).

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 6 e 13) - richiamata genericamente

    Richiamata nella valutazione di compatibilità con la CEDU: la Corte ritiene che non esista un obbligo generale di doppio grado per ogni provvedimento e che le garanzie CEDU non impongano la generalizzata possibilitá di impugnazione.

Massime di principio

  • L'ordinanza che decide il reclamo avverso l'archiviazione ai sensi dell'art. 410‑bis c.p.p. è normalmente non impugnabile in Cassazione; il rimedio contro errori o violazioni di legge consiste nella richiesta di revoca al medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza.
  • Se si contesta la decorrenza del termine (dies a quo) per proporre il reclamo in conseguenza di mancata comunicazione o ritardato accesso agli atti, occorre sollevare l'errore davanti al giudice del reclamo (istanza di revoca o richiesta di correzione), documentando la data di effettiva conoscenza, e non proporre direttamente ricorso per Cassazione.
  • La prova della "effettiva conoscenza" del provvedimento è cruciale: conservare richieste protocollate di accesso agli atti, ricevute, comunicazioni formali e qualsiasi elemento che dimostri il momento di presa visione è essenziale per la tempestività del reclamo.
  • Il diritto al contraddittorio nel procedimento di reclamo è principalmente cartolare (memorie scritte); pertanto, l'assenza di un contraddittorio orale può essere rimediata mediante la richiesta di revoca ove si dimostri che la decisione è stata viziata da errore di percezione.
  • Attenzione al rischio sanzionatorio: proporre ricorsi inammissibili può comportare condanna alle spese processuali e ammende; valutare preliminarmente la percorribilità del rimedio giurisdizionale corretto prima di adire la Cassazione.

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