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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40782/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio dell'immobile sito in Corato, viale dei Papaveri n.5, disposto dopo un sinistro domestico del 16/04/2025 con lesioni personali colpose. La difesa aveva censurato: omissione e genericità della motivazione del decreto di convalida in relazione alla natura del bene, alla finalità probatoria e al vincolo di indisponibilità; sproporzione e inadeguatezza dell'estensione del sequestro rispetto alle esigenze probatorie; illegittima integrazione, da parte del Tribunale del riesame, della motivazione originaria attribuendo finalità probatorie non espresse dal Pubblico Ministero; e l'illogicità della motivazione del riesame con riferimento alla programmazione di un sopralluogo successivo alla convalida.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., perché il difensore munito di procura speciale ha depositato atto di rinuncia prima dell'udienza di discussione (15/09/2025). Prima della rinuncia, il Pubblico Ministero ha disposto la restituzione dell'immobile (decreto del 4/09/2025), determinando il venir meno dell'interesse all'impugnazione. La Corte ha rilevato che, essendo sopraggiunta la soddisfazione della pretesa sottesa al ricorso, non sussiste soccombenza e non si procede alla condanna alle spese o all'assegnazione di somme alla Cassa delle Ammende. La declaratoria di inammissibilità è quindi stata pronunciata senza statuire sul merito delle censure originarie.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, cod. pen.

    art. 589, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata dal PM quale quadro normativo per l'ipotesi di lesioni personali colpose aggravate; la convalida del sequestro è stata motivata dalla sussistenza astratta degli elementi di reato richiamati.

  • art. 324, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di riesame; la difesa aveva proposto il riesame ex art. 324 per contestare la convalida del sequestro.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione a causa della rinuncia del difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione.

  • Giurisprudenza: Cass., Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)

    Cass., Sez. U, n. 6624 del 27 ottobre 2011, dep. 2012

    Principio richiamato secondo cui la sopravvenuta soddisfazione della pretesa dedotta in impugnazione esclude la configurabilità di soccombenza che giustifichi la condanna alle spese; applicato per non imporre spese o somme alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale, depositata prima dell'udienza di discussione, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Se, prima della decisione sulla impugnazione, sopravviene un provvedimento favorevole (es. decreto di restituzione/dissequestro) che soddisfa la pretesa impugnata, viene meno l'interesse alla decisione e ciò esclude in linea di massima la condanna alle spese per soccombenza.
  • Il controllo del Tribunale del riesame sulla convalida del sequestro è incentrato sulla verificazione dell'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie di reato e sull'esistenza di esigenze probatorie, non sul sindacare compiutamente la fondatezza dell'accusa in sede di merito.
  • Il decreto di convalida del sequestro deve contenere una motivazione specifica circa la natura del bene, la finalità probatoria perseguita e il vincolo di indisponibilità; lacune motivazionali possono essere oggetto di censura, ma la sopravvenuta restituzione può rendere priva di effetti pratici tale censura.
  • La illegittima integrazione a posteriori della motivazione originaria da parte del giudice di riesame è censurabile, ma la valutazione concreta della rilevanza di tale integrazione può essere resa ininfluente dal venir meno dell'interesse per provvedimenti sopravvenuti.
  • In situazioni analoghe è utile: (a) chiedere tempestivamente il dissequestro/ la restituzione quando vengono meno le esigenze probatorie; (b) conservare e depositare ogni provvedimento favorevole sopravvenuto per dimostrare la cessazione dell'interesse; (c) valutare la tempestività e la forma della rinuncia se si intende chiudere il giudizio senza decisione sul merito.

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