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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40781/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia del decreto di controllo giudiziario emesso nei confronti della societa Sciacca home s.r.l. (di cui era amministratore unico) per decorso del termine perentorio di 10 giorni previsto dagli artt. 309 e 324 c.p.p., sostenendo che la richiesta di riesame era stata tempestivamente depositata in via telematica ma non era pervenuta al Tribunale del riesame a causa di una falla del sistema informatico; deduceva quindi che la misura fosse perenta e doveva essere dichiarata inefficace

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che, nel caso di deposito telematico, la decorrenza del termine perentorio presupponga il perfezionamento del deposito mediante inoltro ad un indirizzo elettronico valido e funzionante e la conseguente ricezione da parte dell'ufficio giudiziario competente. Essendo accertato che la richiesta di riesame non si era perfezionata per malfunzionamento di un indirizzo non idoneo, non si è ritenuto iniziato alcun termine. Inoltre la Corte ha escluso che la trasmissione della copia della richiesta di riesame allegata dalla cancelleria del GIP possa essere considerata equivalente alla formale ricezione che attiva il procedimento di cui agli artt. 309 e 324 c.p.p. La Corte ha confermato che la seconda istanza era mera duplicazione della prima e non introduceva un novum. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • legge 29 ottobre 2016, n. 199, art. 3

    Norma richiamata quale base giuridica della misura di controllo giudiziario oggetto del riesame; la decisione si limita a indicarne l'ambito di applicazione al caso di specie

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il termine perentorio di 10 giorni per decidere sulla perenzione della misura si applica solo se l'istanza di riesame è validamente ricevuta dall'ufficio competente; il comma 5 (e 9) non si applicano al riesame reale secondo giurisprudenza consolidata

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Prevede le regole sul deposito della richiesta di riesame nella cancelleria del Tribunale e i rapporti con i termini perentori; la Corte ha ritenuto che il deposito telematico debba essere perfezionato mediante inoltro ad un indirizzo elettronico valido per far decorrere i termini

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello ex articolo 322-bis, strumento processuale effettivamente utilizzato dal ricorrente nel corso del procedimento; richiamata per inquadrare la vicenda processuale

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Norma applicata in relazione all'utilizzo del portale telematico per il deposito dell'istanza di riesame; la Corte ha valutato l'efficacia del deposito telematico alla luce del perfezionamento della ricezione

  • dispos. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Norma invocata come criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione e per la formulazione dei motivi; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato

  • riferimento a norma abrogata: art. 582 cod. proc. pen. (comma 2)

    La Corte richiama l'abrogazione del comma 2 dell'art. 582, osservando che pur se quella norma era stata applicata in passato ai casi di richiesta di riesame, l'attuale disciplina e la specificita del deposito telematico richiedono che il deposito si perfezioni mediante effettiva ricezione

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 7/06/2000

    Richiamata sulla valutazione dell'assenza di colpa del ricorrente e sull'irrogazione della sanzione pecuniaria; la Corte di Cassazione ne segnala la non configurabilita dell'assenza di colpa ai fini dell'esonero dalla sanzione

Massime di principio

  • Il deposito telematico di un atto processuale si perfeziona solo se inoltrato ad un indirizzo elettronico valido e funzionante; fino a che l'ufficio destinatario non riceve l'atto non si può ritenere iniziata la decorrenza dei termini perentori collegati all'atto
  • La mera conoscenza di un atto da parte di un ufficio (ad esempio come allegato in una comunicazione inviata da altro giudice) non è automaticamente assimilabile alla formale trasmissione che obbliga l'ufficio destinatario ad attivare i procedimenti previsti dagli artt. 309 e 324 c.p.p.
  • In presenza di malfunzionamenti del sistema telematico è necessario, una volta accertata la natura del problema, richiedere tempestivamente la rimessione in termini o proporre nuovamente l'istanza presso la cancelleria competente per non perdere gli effetti derivanti dalla tempestivita del deposito
  • La duplicazione di istanze identiche o la presentazione di una seconda istanza dopo la prima non costituisce, in assenza di elementi nuovi, un novum che possa influire sulla valutazione della perenzione della misura
  • Chi intende far valere l'inefficacia di una misura per decorso di termini perentori deve dimostrare non solo la tempestivita dell'atto ma anche il suo perfezionamento e la ricezione da parte dell'ufficio competente; in caso di problemi tecnici, conservare e produrre prove della segnalazione del malfunzionamento e adottare misure alternative di deposito
  • Quando si usa il processo telematico, verificare preventivamente l'indirizzo elettronico corretto dell'ufficio destinatario e, se possibile, utilizzare canali alternativi (ad es. deposito cartaceo o richiesta di conferma di ricezione) per evitare il rischio che un malfunzionamento precluda il perfezionamento dell'atto

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