Cassazione Penale, Sentenza n. 40785/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'assoluzione degli imputati per presunta commercializzazione di un quadro attribuito a Paul Cézanne, articolando tre motivi: 1) censura per il mancato accoglimento della richiesta di riapertura dell'istruttoria e nomina di perizia tecnica volta a verificare l'autenticità dell'opera (esami sui pigmenti); 2) vizio di motivazione per presunta inosservanza degli elementi probatori, tra cui la relazione sugli esami chimici della Adamantio Srl, che avrebbero dimostrato la falsità dell'opera; 3) mancata ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, ossia la consapevolezza da parte degli imputati della non autenticità dell'opera.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente escluso l'applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. perché la costituzione di parte civile è anteriore al 30/12/2022. Sul merito formale ha ritenuto inammissibile il primo motivo poiché la richiesta di rinnovazione della perizia in appello è rimessa al potere discrezionale del giudice e qui il rigetto era logicamente motivato: i pigmenti (rosso cadmio) risultavano già in uso dalla metà del XIX secolo, perciò l'ulteriore accertamento non avrebbe fornito elementi decisivi. Quanto agli altri due motivi, la Corte ha confermato che gli imputati non hanno immesso in commercio l'opera come "autentica" ma come "attribuita" a Cézanne, con espressa riserva di verifica dell'autenticità nella lettera d'intenti; ne consegue l'assenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato contestato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese sostenute da Morelli nella misura indicata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33 del dlgs n. 150/2022)
Questa disposizione dispone che, se l'impugnazione riguarda solo interessi civili e la costituzione di parte civile è successiva al 30/12/2022, il giudice penale, valutata l'ammissibilità, può rinviare al giudice civile l'esame della pretesa civile utilizzando le prove del processo penale; nel caso concreto non si applica perché la costituzione di parte civile del ricorrente è anteriore al termine indicato.
Per la configurabilità del reato di detenzione ai fini di commercio di oggetti d'antichità contraffatti non è necessario che l'opera sia presentata esplicitamente come "autentica": può essere sufficiente la mancata dichiarazione espressa di non autenticità. Tuttavia, se il venditore dichiara l'opera come "attribuita" e si riserva la verifica dell'autenticità, possono venire meno sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.
Norma che permette, tra l'altro, la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende e la pronuncia di spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile; è stata applicata per la condanna del ricorrente al versamento di €3.000,00.
Giurisprudenza: Corte di cassazione, Sez. I, 13 maggio 2019, n. 11168
Principio secondo cui la rinnovazione di una perizia in appello è discrezionale: può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere sulla base degli atti; il rigetto, se logicamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (giudizio di fatto).
Giurisprudenza: Sezioni unite penali, Corte di cassazione, 21 settembre 2023, n. 38481
Chiarimento sull'ambito di applicazione dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p.: la regola del rinvio al giudice civile per le impugnazioni riguardanti solo interessi civili si applica alle costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30/12/2022.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione di una perizia in sede di appello è rimessa al potere discrezionale del giudice: occorre dimostrare che senza la perizia il giudice non possa decidere; il rigetto motivato non è sindacabile in Cassazione.
- La perizia tecnica sui materiali può fornire elementi utili (es. datazione dei pigmenti) ma non sostituisce l'accertamento giudiziario compiuto sul piano della qualificazione dell'opera come autentica o meno.
- Per i reati relativi a oggetti d'antichità contraffatti è sufficiente la mancanza di una dichiarazione di non autenticità per integrare il fatto tipico; tuttavia la qualificazione commerciale dell'opera come "attribuita" e l'esplicita riserva di verifica possono escludere sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della fattispecie.
- La data di costituzione della parte civile è rilevante per determinare l'applicabilità delle norme processuali che trasferiscono la cognizione della controversia civile al giudice civile (art. 573 c.p.p. e modifiche introdotte dal dlgs n. 150/2022).
- Un ricorso per cassazione relativo esclusivamente a interessi civili può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni economiche (spese, somma alla Cassa delle ammende) se ritenuto infondato o procedurale.
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