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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40788/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Valori è stato giudicato colpevole, con rito abbreviato, del reato di cui all'art. 5, comma 1, del dlgs n. 74/2000 per omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al 2016, con evasione di imposte dirette e IVA oltre la soglia di punibilità. Ha impugnato la sentenza con più motivi: (1) che le procedure conciliative/di adesione (art.13-bis dlgs 74/2000) e l'avviso di accertamento siano condizioni di procedibilità/punibilità tali da rendere improcedibile l'azione penale in assenza di avviso; (2) inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza per violazione delle garanzie di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p. (mancata informazione sulla presenza del difensore, possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere), con richiesta subordinata di rimessione alla Corte UE per presunte violazioni di Direttive UE; (3) errata determinazione dell'ammontare delle imposte evase per mancato computo dei costi necessari alla produzione del reddito e mancata acquisizione di consulenza contabile; ulteriori censure sulla mancanza del dolo specifico e su aspetti del trattamento sanzionatorio (non riconoscimento attenuanti generiche e mancata sospensione condizionale della pena).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto relativo all'art.13-bis è stato affermato che la norma costituisce una circostanza attenuante speciale (possibilità di non punibilità se il contribuente sana integralmente il debito prima della chiusura del dibattimento di primo grado) e non una condizione di procedibilità/punibilità che renda improcedibile l'azione penale; l'avviso di accertamento non è condizione di procedibilità. Quanto al processo verbale della Guardia di Finanza, la Corte ha ritenuto utilizzabili gli elementi acquisiti poiché il ricorrente non ha reso dichiarazioni autotutelanti in assenza del difensore: la mancata risposta del ricorrente ha reso irrilevante la violazione invocata e ha escluso la necessità di rimessione alla Corte di giustizia UE. Sul computo dei costi dedotti dal ricorrente, la Corte ha confermato che solo poste passive adeguatamente provate possono ridurre l'imponibile; in mancanza di allegazioni e prova certa, le deduzioni del ricorrente non sono state accolte e non era necessaria una consulenza contabile esplorativa. Il dolo specifico è stato ritenuto desumibile dal comportamento del Valori (omessa dichiarazione e mancato versamento nonché rimesse attive sui conti aziendali). In tema di pena la Corte ha confermato la determinazione della pena nella misura minima edittale, con la riduzione per il rito abbreviato e l'esclusione della sospensione condizionale per prognosi negativa e precedenti penali; il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, dlgs n. 74/2000

    Norma che sanziona l'omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali; applicata per la fattispecie contestata e ritenuta integrata dalla Corte in base alle omissioni e alle rimesse riscontrate sui conti aziendali

  • art. 13-bis, dlgs n. 74/2000

    La Corte interpreta questa disposizione come una causa che può determinare una circostanza attenuante speciale (o conducente alla non punibilità se il debito è integralmente sanato entro i termini previsti), non come una condizione di procedibilità/punibilità che impedisca l'esercizio dell'azione penale

  • art. 13, comma 2, dlgs n. 74/2000

    Richiamata dalla Corte per evidenziare ipotesi di non punibilità in caso di presentazione della dichiarazione e pagamento prima della conoscenza dell'attività di accertamento; non applicata nel caso di specie perché i termini non risultavano rispettati

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede garanzie procedimentali quando indagini ispettive amministrative emergono indizi di reità; la Corte ha ritenuto che la norma non rende automaticamente inutilizzabili gli atti amministrativi quando l'indagato non ha rilasciato dichiarazioni auto-incriminanti in assenza del difensore

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 220 disp. att. per la disciplina delle garanzie difensive; la Corte ha ritenuto non presente un uso di dichiarazioni ottenute in violazione che potesse pregiudicare l'uso degli atti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione normativa che consente la condanna alle spese di giudizio in caso di rigetto del ricorso, applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Le procedure conciliative/di adesione previste dall'art.13-bis dlgs 74/2000 costituiscono, nella giurisprudenza della Corte, una causa attenuante o una fattispecie che può portare alla non punibilità se gli adempimenti sono integralmente eseguiti nei termini previsti, ma non sono da intendersi come condizione di procedibilità dell'azione penale.
  • La notifica dell'avviso di accertamento tributario non costituisce, di per sé, una condizione di procedibilità dell'azione penale né un automatismo che interrompe o rende improcedibile l'azione; la rilevanza di questi atti va esaminata alla luce delle concrete tempistiche e delle previsioni di legge.
  • Gli atti amministrativi della Guardia di Finanza (processo verbale di constatazione) possono essere utilizzati in sede penale anche se redatti in assenza del difensore, purché non risultino dichiarazioni auto-indizianti rese dall'indagato in violazione delle garanzie processuali; la mera mancanza di coinvolgimento del difensore non rende automaticamente inutilizzabili gli elementi raccolti.
  • Per ridurre l'imponibile e far valere costi aziendali ai fini della determinazione dell'imposta evasa è necessaria una prova adeguata delle poste passive: semplici affermazioni difensive o mere presunzioni non sono sufficienti. In assenza di allegazioni fattuali precise e di elementi probatori, il giudice non è tenuto ad ordinare indagini esplorative o perizie contabili.
  • Il dolo specifico nei reati tributari può essere desunto dal comportamento complessivo dell'imputato (omessa dichiarazione, mancato versamento, movimenti bancari riconducibili all'attività aziendale): il giudice di merito può trarre inferenze logiche e plausibili da tali elementi se non confutate da prove contrarie.
  • La richiesta di rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione Europea può essere respinta se il problema di diritto unionale prospettato non è ritenuto rilevante rispetto ai fatti e alle prove, o se le doglianze nazionali dimostrano l'assenza di una violazione concreta dei diritti derivanti dalla normativa UE.
  • In tema di determinazione della pena, precedenti penali significativi e una prognosi negativa sul comportamento futuro possono giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena anche quando la pena inflitta sia nella misura minima edittale.

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